I materiali dragati nei fondali dei porti potranno essere destinati sia per il ripascimento degli arenili, sia per essere reimessi in mare, sia essere utilizzati a terra semprechè abbiano livelli di inquinamento inferiori ai limiti di legge.
È quanto prevede l’articolo 48 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cd. Dl “liberalizzazioni”, in vigore dalla medesima data, che prevede una nuova disciplina per tali materiali che sostituisce ed abroga quella introdotta dalla legge Finanziaria 2007 (legge 296/2006).
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