Archivio giornaliero 15 Gennaio 2012

DiGiovanna Di Mauro

15/01/2012 Sicurezza sul Lavoro: pubblicati gli Accordi Stato Regioni in materia di formazione

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 11 gennaio 2012, n. 8, entrano immediatamente in vigore (salvo obblighi particolari esplicitati negli accordi) i due nuovi accordi Stato Regioni in materia di formazione, rispettivamente:

  • Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • Accordo per la formazione dei lavoratori (incluse specifiche indicazione per dirigenti e preposti)

I due accordi erano previsti rispettivamente nell’art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.
FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: l’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.
I percorsi formativi saranno costituiti sempre da 4 moduli, aventi rispettivamente contenuti di carattere: normativo, gestionale, tecnico, relazionale.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti, in attesa dell’elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute sul lavoro dei criteri del “formatore per la salute e sicurezza”, i corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate, un’esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza.
Al termine del percorso formativo dovrà essere somministrata una prova di verifica con colloquio o test obbligatorio, alternativi fra loro.
Secondo le prime indicazioni trapelate, l’organizzazione dei corsi dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  • numero massimo di partecipanti pari a 35;
  • assenze ammesse pari al 10% del monte ore complessivo.

L’aggiornamento periodico quinquennale, che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, avranno durata rispettivamente di:

  • 8 ore per il rischio “basso”
  • 12 ore per il rischio “medio”
  • 16 ore per il rischio “alto”

Le aziende vengono infatti ora classificate in tre categorie:

  1. Attività a rischio basso: commercio, artigiani, alberghi, servizi
  2. Attività a rischio medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione
  3. Attività a rischio alto: industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, conciario, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, energia, rifiuti, chimica, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale residenziale.

Per i datori di lavoro già formati secondo le indicazioni del D.M. 16/01/1997, l’obbligo di aggiornamento quinquennale si calcola a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Precisazione importante: la formazione prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, svolta secondo l’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/06, è alternativa a quella prevista nel presente accordo.
ACCORDO SULLA FORMAZIONE PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTI
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori”: l’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoria qualora questi stessi soggetti svolgano attività lavorative in “ambienti confinati”).
L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.
Anche per la formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, i docenti dovranno dimostrare un’esperienza di almeno 3 anni.
L’organizzazione della formazione dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:

  • la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
  • la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
  • la tenuta di un registro dei presenti;
  • l’obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
  • la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.

PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell’art. 37, costituito da due moduli:

  1. Modulo di “formazione generale”, di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  2. Modulo di “formazione specifica”, sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).

Tale formazione è da considerarsi “di base”: a questa dovrà aggiungersi la formazione “specifica” per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l’uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l’addestramento è da considerarsi “aggiuntivo” ai percorsi formativi individuati dall’accordo.
Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell’accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.
FORMAZIONE PER I PREPOSTI
La formazione per i preposti, definiti nell’art. 2 comma 1, del D.Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI
La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori precedentemente descritta ed è strutturata su 4 moduli, rispettivamente aventi contenuti:

  1. giuridico, normativo
  2. gestionale e di organizzazione della sicurezza
  3. valutazione dei rischi
  4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata minima della formazione è di 12 ore. Al termine della stessa dovrà essere effettuata una verifica di comprensione per mezzo di colloquio o test.
AGGIORNAMENTO PERIODICO
Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento di 8 ore con cadenza quinquennale.
SINP
Nella stessa seduta la Conferenza Stato Regioni ha reso il proprio parere sullo Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.

DiGiovanna Di Mauro

15/01/2012 Guida EU-OHSA su come incentivare sicurezza e salute sul lavoro



Pubblicato da EU-OSHA il manuale “How to create economic incentives in occupational safety and health: A practical guide” (Come creare incentivi economici per la salute e sicurezza sul lavoro, una guida pratica).
La guida è basata sui lavori preparatori realizzati da trentuno membri del Gruppo degli esperti per gli incentivi che opera all’interno di EU-OSHA stessa e che raccoglie i contributi di esperti provenienti da una ventina di stati europei più Canada e USA.
Tra i fattori di maggiore successo dei programmi di incentivi c’è quello di non premiare solamente risultati pregressi ma di favorire gli investimenti delle aziende in misure di prevenzione che possano ridurre gli infortuni nel futuro. Importante poi prevedere un sistema che tenga conto delle imprese di tutte le dimensioni e che presti attenzione alle esigenze specifiche delle PMI.

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