Archivio mensile 11 Marzo 2012

DiGiovanna Di Mauro

Parte Modifiche a parte Quarta del Testo Unico Ambiente

Parte Quarta del Testo Unico Ambientale: modifiche

L’art. 24 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – ha apportato modifiche alle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
In particolare, per quanto attiene alla Parte Quarta (Norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Testo Unico Ambientale, l’art. 24 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 dispone che al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 siano apportate le seguenti modifiche:
– all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga  all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT”.
Il Decreto Ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996 è riportato in allegato.
– all’articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I produttori e gli  importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e  le componenti di costo che giustificano l’ammontare del  contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E’ fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto per l’anno solare in corso”.
Fonte: http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/parte-quarta-del-testo-unico-ambientale-modifiche/
www.gazzettaufficiale.it
A cura di Gabriella Donadio
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte,  è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

DiGiovanna Di Mauro

Spedizione di rifiuti: nuovo Regolamento Europeo

21 febbraio 2012
Spedizione di rifiuti: nuovo Regolamento Europeo

Con Regolamento UE n. 135/2012 del 16 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 17 febbraio 2012, la Commissione Europea ha modificato il Regolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il giorno 8 marzo 2012.
L’allegato III B del Regolamento n. 1013/2006 è sostituito dal testo del nuovo Regolamento e riportato di seguito.
«ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:
BEU01 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette, non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea
BEU02   Frazione di plastica non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi
BEU03   Frazione di plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi
BEU04   Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea
BEU05   Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri
3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, ivi comprese le misure adottate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3.”
A cura di Gabriella Donadio
Fonte: http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/spedizione-di-rifiuti-nuovo-regolamento-europeo/

eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Allegati
DiGiovanna Di Mauro

Codici CER: direttive dell’Albo Gestori Ambientali

Codici CER: direttive dell’Albo Gestori Ambientali

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, in relazione agli sviluppi normativi e all’esigenza di aggiornamento della materia in oggetto, ha emesso alcune direttive – Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012 – in merito all’utilizzazione dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti. Le direttive riguardano le iscrizioni alle categorie 1, 4 e 5.
Iscrizione nella categoria 1 – Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 1:
a) i codici dell’elenco europeo dei rifiuti non identificati nel cap. 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, ma comunque di provenienza urbana, come previsti al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009; le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di dette tipologie di rifiuti, la seguente annotazione: “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009”;
b) il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.) per identificare le siringhe usate giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Iscrizione nella categoria 4 o 5 – Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, i seguenti rifiuti identificati esclusivamente con i codici del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali:
20 01 01 – carta e cartone;
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
20 01 25 – oli e grassi commestibili;
20 03 04 – fanghi delle fosse settiche;
20 03 06 – rifiuti della pulizia delle fognature.
Tali rifiuti possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/10.
La recente circolare abroga le circolari n. 8388 del 22 dicembre 1999 e n. 7665 del 15 dicembre 2000.
A cura di Gabriella Donadio
Fonte:http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/codici-cer-direttive-dellalbo-gestori-ambientali/
www.albonazionalegestoriambientali.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte,  è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

DiGiovanna Di Mauro

Esclusi dalla normativa rifiuti i materiali di riporto storico

Misure straordinarie e urgenti per i “Materiali di riporto”

Con D.L. del 25 gennaio 2012 n. 2 (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2012) sono state prese misure straordinarie ed urgenti  per il rilancio del settore infrastrutturale: all’art. 3, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 185, commi 1, lettere b) c), e 4, del D.Lgs. 152/2006, tesa a considerare i materiali c.d. “storici” , esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti.
I materiali di riporto storico sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica, proveniente dall’attività umana, attraverso rimodellamenti morfologici, recuperi ambientali, realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate, riempiture di varia natura anche di natura edilizio-urbanistica (proveniente dall’attività di scavo e demolizione edile, costituiti da materiali litoidi, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, intonaci, ecc…) , successivi riempimenti e livellamenti del terreno, che,  utilizzati nel corso dei secoli, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando una autonoma matrice ambientale.
I materiali di riporto sono quindi considerati esclusi  dalla normativa sui rifiuti, alla stessa stregua del terreno naturale –ex art. 185, comma 1, D.Lgs. 152/2006: 
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
Al comma 2, la norma prosegue aggiungendo un secondo periodo all’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 205/2010, che, si ricorda prevede l’abrogazione dell’art. 186 – Terre e rocce da scavo , dalla data di entrata in vigore del D.M. sulle terre e rocce da scavo (della cui bozza il Consiglio di Stato ne ha chiesto una revisione sostanziale), previsto dall’art. 184-bis , comma 2, D.Lgs. 152/2006, al fine di “individuare le misure per stabilire criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.” .
Nell’interpretare la norma dell’art. 185, comma 4, D.Lgs. 152/2006, il legislatore dispone che anche le matrici “materiali di riporto” siano considerati “sottoprodotti” e non rifiuti alla pari del suolo escavato non contaminato o altro materiale allo stato materiale, anche se saranno utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.
A cura di Luca D’Alessandris
Fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/misure-straordinarie-e-urgenti-per-i-u201cmateriali-di-riportou201d/

DiGiovanna Di Mauro

Albo Gestori Ambientali: consultabili i testi integrali delle due recenti Delibere del 16 e del 23 gennaio 2012

Albo Gestori Rifiuti: novità

01 febbraio 2012

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha comunicato, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27-01-2012, che all’indirizzo http://www.albogestoririfiuti.it sono consultabili i testi integrali delle due recenti Delibere del 16 e del 23 gennaio 2012.
Delibera n. 1 del 16 gennaio 2012
Con la Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16 gennaio 2012, relativa all’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui articolo 17* del D. Lgs. 205/2010, sono approvati nuovi modelli di ricevuta d’iscrizione e di variazione dell’iscrizione e del modello di domanda di variazione dell’iscrizione.
Delibera n. 2 del 23 gennaio 2012
Con la Delibera del 23 gennaio 2012 sono elencate le deliberazioni di cancellazione dall’Albo adottate dalle Sezioni regionali e provinciali di tutti i soggetti che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’iscrizione  all’Albo entro la data del 27 dicembre 2011 (ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205).
I testi delle due delibere sono riportati in allegato.
NOTE
*Articolo 17 (Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“Articolo 194
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n.1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana.
Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.”
Fonte:http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/albo-gestori-rifiuti-novita/
www.gazzettaufficiale.it
A cura di Gabriella DonadioAllegati