di Lavinia Basso
L’evento che configura il reato di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque di falda e che comporta l’obbligo di bonifica in capo al responsabile (articolo 257, Dlgs 152/2006) è solo e soltanto il superamento della concentrazione soglia di rischio (Csr).
Per accertarlo è necessario che sia effettuata l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica; se dall’analisi di rischio risulta che vi è stato il superamento dei livelli di contaminazione, il reato può dirsi accertato e conseguentemente sorge l’obbligo, in capo al responsabile, di mettere in sicurezza il sito e di redigere il progetto di bonifica (articolo 242, Dlgs 152/2006).
Sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 (articolo 51), invece, l’evento materiale del reato consisteva in un pericolo concreto ed attuale di inquinamento di tali matrici ambientali: pertanto, afferma la Cassazione con sentenza 11 maggio 2012, n. 17817, la norma attualmente vigente deve considerarsi più favorevole.