di Lavinia Basso
Per accertarlo è necessario che sia effettuata l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica; se dall’analisi di rischio risulta che vi è stato il superamento dei livelli di contaminazione, il reato può dirsi accertato e conseguentemente sorge l’obbligo, in capo al responsabile, di mettere in sicurezza il sito e di redigere il progetto di bonifica (articolo 242, Dlgs 152/2006).
Sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 (articolo 51), invece, l’evento materiale del reato consisteva in un pericolo concreto ed attuale di inquinamento di tali matrici ambientali: pertanto, afferma la Cassazione con sentenza 11 maggio 2012, n. 17817, la norma attualmente vigente deve considerarsi più favorevole.
Bonifiche – Superamento livelli contaminazione – Adozione progetto di bonifica – Omessa adozione – Consumazione reato
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