Circolare 31 maggio 2012, n. 4
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele
(GU n. 139 del 16-6-2012)
Alle Associazioni ed organizzazioni apistiche nazionali
Alle regioni e province autonome Assessorati Agricoltura
All’ I.C.Q.R.F – Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura Al CRA-API
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l’abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n.753 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto, emersero alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione “miele” ed in particolare la possibilita’ utilizzare il termine «Millefiori» come indicazione di origine floreale. Tale aspetto fu chiarito con lettera circolare n. 21207 dell’8 marzo 2005, ritenendo ammissibile l’indicazione di “millefiori”, riferita a miele proveniente da piu’ specie vegetali.
Del resto e’ noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilita’ del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull’etichettatura, presentazione e pubblicita’ dei prodotti alimentari.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, occorre circostanziare l’utilizzo del termine «Millefiori», in modo da non indurre in errore il consumatore. Al riguardo si forniscono, pertanto, ulteriori elementi informativi:
Non puo’ definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;
Si dice miele «Millefiori» il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 – recante «Attuazione della Direttiva 2001/110/CE
concernente la produzione e la commercializzazione del miele» – e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica;
Per quanto riguarda l’area di produzione, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i paesi in cui il miele e’ stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2-bis – Legge n. 81 dell’11 marzo 2006);
A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilita’ delle produzioni;
In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell’etichettatura del prodotto il termine «Millefiori» puo’ essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita «Miele»;
Per il miele di produzione italiana, in merito all’obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo e’ altresi’ da intendersi assolto anche attraverso la dizione «Miele Italiano».
Roma, 31 maggio 2012
L’ex direttore generale della competitivita’ per lo sviluppo rurale
Blasi
Prot. 363/12
A tutti gli Ordini territorialli dei chimici
Come già comunicato in precedenza, sono in corso di realizzazione diversi incontri in-formativi sulla certificazione ECM e il ruolo degli Ordini, che si svolgo in diverse parti d’Italia, come si puo’ vedere dall’allegato programma.
Armando Zingales
scarica Programma_InFormazione_CoGeAPS
Il CNC si è riunito a Modica il 22 giugno us per discutere del seguente odg:
20120622_Convocazione_Consiglio
STRASBURGO, 14 GIU – Le ‘industrie dei veleni’ ma anche quelle che producono fuochi d’artificio saranno ispezionate almeno una volta all’anno. La plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato praticamente all’unanimita’ (593 si’, 10 no, 7 astenuti) la legislazione ”Seveso III” che migliorerà l’accesso alle informazioni sugli impianti che contengono sostanze pericolose per la salute e sui loro piani di emergenza per le circa 10mila aziende considerate pericolose, secondo un nuovo sistema di classificazione basato su standard internazionali, presenti nel territtorio della Ue.
Le nuove norme sono state gia’ concordate nel negoziato con i rappresentanti dei governi e dovranno ricevere l’assenso formale del Consiglio Ue per entrare in vigore nel giugno 2015.
Il rapporto parlamentare sulla direttiva proposta dalla Commissione e’ statop preparato dall’ungherese Janos Ader, che recentemente ha lasciato l’Eurocamera per diventare presidente dell’Ungheria.
E previsto che gli impianti a rischio ‘limitato’ vengano comunque ispezionate almeno una volta ogni tre anni. Ma in caso di denunce, lamentele o sospette violazioni delle regole dovranno essere fatti nuovi controlli da parte delle autorita’ nazionali. Inoltre, per evitare il cosiddetto ‘effetto domino’ di incidenti chimici, gli stabilimenti vicini a quelli pericolosi, dovranno fornire informazioni specifiche sui materiali utilizzati anche se non coperti dalle norme della ‘Seveso III’. (ANSA).