di Francesco Petrucci
Lo ha chiarito il Tar del Veneto (sentenza 15 giugno 2012, n. 845) respingendo le doglianze del ricorrente contro l’ordine di un Comune di ridurre le emissioni sonore da attività cantieristica in seguito ai rilievi dell’Arpa. Il riconoscimento all’Agenzia regionale per l’ambiente della possibilità di svolgere i controlli per il rispetto della normativa senza preavvisare gli interessati ha senso perché altrimenti l’esito delle misurazioni potrebbe risultare non attendibile.
La rimostranza sulla mancata comunicazione di avvio del procedimentoè stata rigettata anche perché la omessa acquisizione dell’apporto procedimentale dell’impresa ricorrente nel caso di specie non avrebbe condotto a una diversa conclusione, avendo l’Amministrazione provato in giudizio la correttezza delle rilevazioni e dell’applicazione della normativa rilevante nel caso di specie (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997), e trova pertanto applicazione l’articolo 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241 che in questo caso salva l’atto amministrativo dall’annullabilità.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Inquinamento acustico – Superamento immissioni sonore – Rilevazioni dell’Arpa – Controlli senza preavviso – Legittimità – Sussiste
Valori limite delle sorgenti sonore
Legge quadro sull’inquinamento acustico
fonte http://reteambiente.it/news/17053/legittimi-i-controlli-arpa-su-immissioni-acustiche/