Archivio mensile 14 Settembre 2012

DiGiovanna Di Mauro

Import/export sostanze chimiche, Ue codifica le regole

Import/export sostanze chimiche, Ue codifica le regole

(Alessandro Geremei)

Con il regolamento 649/2012/Ue l’Ue attua la rifusione delle norme sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose, già previste dal regolamento 689/2008/Ce più volte modificato nel corso degli anni; novità da recepirsi entro il 1° marzo 2014.
A partire dalla stessa il nuovo provvedimento sostituirà il regolamento 689/2008/Ce come riferimento per l’attuazione a livello di Unione della convenzione di Rotterdam, che stabilisce una  procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
Con il nuovo regolamento n. 649 l’Ue punta a chiarire i rapporti tra tale disciplina e le correlate normative comunitarie in materia di registrazione delle sostanze chimiche (regolamento 1907/2006/Ce cd. “Reach”) e di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento 1272/2008/Ce cd. “Clp”).
Si ricorda che solo a partire dallo scorso 20 dicembre, grazie all’entrata in vigore del Dlgs 200/2011,  l’Italia ha stabilito le sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento 689/2008/Ce.

documenti di riferimento

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio 649/2012/Ue
Import/export sostanze chimiche pericolose – Rifusione ed abrogazione regolamento 689/2008/Ce
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 689/2008/Ce
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Dlgs 27 ottobre 2011, n. 200
Import/Export sostanze chimiche pericolose – Violazione regolamento 689/2008/Ce – Disciplina sanzionatoria
DiGiovanna Di Mauro

Pesticidi, entro novembre il nuovo piano nazionale

Pesticidi, entro novembre il nuovo piano nazionale

(Alessandro Geremei)

È quanto stabilito dalle nuove misure per un uso sostenibile dei pesticidi contenute nel Dlgs 14 agosto 2012, n. 150, di recepimento della direttiva 2009/128/Ce; novità in vigore dal 14 settembre 2012.
Entro il 13 novembre prossimo MinPolitiche agricole e MinAmbiente dovranno istituire il Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, incaricato di predisporre il nuovo Piano d’azione nazionale che dovrà essere adottato entro il 26 novembre 2012.

Entro il 26 novembre 2013 le Regioni dovranno istituire un sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni, obbligatorie per i venditori a partire dal 26 novembre 2015. Entro la fine del 2016, le stesse Regioni dovranno poi trasmettere le prime relazioni sull’attuazione delle novità.
A tutela delle novità, sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro (per la mancata trasmissione dei dati di vendita) a unmassimo di 100mila euro (per le irrorazioni aeree non autorizzate).

documenti di riferimento

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2009/128/Ce
Direttiva  che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
Dlgs 14 agosto 2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
fonte http://reteambiente.it/news/17166/pesticidi-entro-novembre-il-nuovo-piano-nazionale/
DiGiovanna Di Mauro

Ambulanti, i rifiuti non propri devono essere autorizzati

Ambulanti, i rifiuti non propri devono essere autorizzati

(Lavinia Basso)

Sebbene gli ambulanti siano esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti (articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006)”limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, se è provato che il soggetto non è un ambulante, raccolta e trasporto devono essere autorizzati.
Così è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 giugno 2012, n. 25352 che ha precisato che l’ambulante non è obbligato né all’iscrizione all’Albo né alla tenuta del formulario, ma affinchè tale esclusione dalla disciplina sui rifiuti operi egli deve comunque essereabilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante attraverso una licenza comunale e l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Mentre infatti l’ambulante, in qualche modo assimilato ad un piccolo imprenditore, non è sottoposto alla disciplina sui rifiuti, il trasporto occasionale e sporadico (come nel caso di specie) non può essere ricondotto ad un’attività imprenditoriale, seppur ambulante, ed è quindi sanzionabile.

documenti di riferimento

Sentenza Corte di Cassazione 27 giugno 2012, n. 25352
Rifiuti – Trasporto – Ambulanti – Iscrizione Albo – Non necessaria – Trasporto non sporadico di rifiuti – Autorizzazione – Necessità
fonte http://reteambiente.it/news/17097/ambulanti-i-rifiuti-non-propri-devono-essere-auto/
DiGiovanna Di Mauro

Sistri, MinAmbiente cambia le regole

Sistri, MinAmbiente cambia le regole

(Alessandro Geremei)

In attesa della definitiva decisione sulla operatività del nuovo sistema di controllo informatico dei rifiuti, arrivano dal MinAmbiente lesemplificazioni procedurali del “Tu Sistri” annunciate nei mesi scorsi; novità in vigore dal 7 settembre 2012.
Tra le principali novità del Dm 25 maggio 2012, n. 141, che aggiorna le regole stabilite dal Dm 52/2011 (“Tu Sistri”), si segnala l’allungamento dei tempi previsti per l’inserimento delle informazioni sulle movimentazioni dei rifiuti pericolosi, anche nel caso di temporanea interruzione del sistema, nonché per il trasbordo e le soste tecniche.
Gli impianti pubblici di trattamento potranno iscriversi in via semplificata, e nuove procedure vengono fissate per la microraccolta, la raccolta dei Raee e i rifiuti sanitari. I centri di raccolta campani vengono obbligati all’iscrizione.
Singolare appare infine lo slittamento al 30 novembre 2012 del termine per ilpagamento dei contributi, adempimento recentemente sospeso dal Governo — al pari dell’operatività dell’intero Sistri –  con il Dl 83/2012 (termine ultimo per la decisione, 30 giugno 2013).

documenti di riferimento

Dm Ambiente 25 maggio 2012, n. 141
Ulteriori modifiche al Dm 18 febbraio 2011, n. 52 recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cd. “Tu Sistri”)
fonte http://reteambiente.it/news/17161/sistri-minambiente-cambia-le-regole/
DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti di imballaggio, assimilazione a urbani solo se attivata raccolta differenziata

Rifiuti di imballaggio, assimilazione a urbani solo se attivata raccolta differenziata

(Francesco Petrucci)

I Comuni possono assimilare i rifiuti degli imballaggi secondari e terziari a quelli urbani solo nel caso in cui abbiano attivato la raccolta differenziata. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con ordinanza 9 luglio 2012, n. 11500.
Ai sensi del Dlgs 22/1997 (applicabile ratione temporis al caso di specie) ora sostituito dal Dlgs 152/2006, il Comune se non ha attivato la raccolta differenziata non può assimilare i rifiuti di imballaggi terziari e secondari agli urbani e l’eventuale regolamento è disapplicato dal Giudice. Il Collegio ha precisato, inoltre, che tali rifiuti non sono però di per sé esenti dalla Tarsu: a loro si applica quanto previsto per i rifiuti speciali (Dlgs 507/1993, articolo 62, comma 3).
La norma rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale o area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.

documenti di riferimento

Ordinanza Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11500
Rifiuti – Imballaggi secondari e terziari – Comuni – Assimilazione ai rifiuti urbani – Condizioni – Attivazione da parte del Comune della raccolta differenziata – Tarsu – Applicazione – Regime dei rifiuti speciali
Dlgs 15 novembre 1993, n. 507
Stralcio – Capo III – Tassa per i rifiuti solidi urbani