(Francesco Petrucci)
Il provvedimento che sarà inviato al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari per i previsti pareri, individua le condizioni alle quali negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo con capacità produttiva superiore a 500 t/g di clinker e comunque soggetti all’Aia, nonché certificati Uni En Iso 14001 o Emas, il ricorrere all’utilizzo dei Css in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali costituisce una “modifica non sostanziale” con applicazione di un regime giuridico ad hoc che assorbe e sostituisce ogni ulteriore atto di assenso eventualmente presupposto o comunque necessario ai sensi della Parte II del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
A questo decreto si affianca un altro provvedimento sui CSS che ha già ricevuto il via libera dal Consiglio di Stato. Emanato ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 (“Cessazione della qualifica di rifiuto”), consente che alcune tipologie di CSS, a determinate condizioni, “escano” dalla qualifica di rifiuto e divengano materiale, e possano quindi essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni del regolamento stesso, in alcuni impianti industriali che, per le garanzie fornite in campo ambientale e tecnico, sono particolarmente idonei a tal fine.
Parere del Consiglio di Stato del 21 giugno 2012 – Notificato alla Ue – In attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale