scarica il documento: certificazione_energetica_sicilia
Il provvedimento che sarà inviato al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari per i previsti pareri, individua le condizioni alle quali negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo con capacità produttiva superiore a 500 t/g di clinker e comunque soggetti all’Aia, nonché certificati Uni En Iso 14001 o Emas, il ricorrere all’utilizzo dei Css in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali costituisce una “modifica non sostanziale” con applicazione di un regime giuridico ad hoc che assorbe e sostituisce ogni ulteriore atto di assenso eventualmente presupposto o comunque necessario ai sensi della Parte II del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
A questo decreto si affianca un altro provvedimento sui CSS che ha già ricevuto il via libera dal Consiglio di Stato. Emanato ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 (“Cessazione della qualifica di rifiuto”), consente che alcune tipologie di CSS, a determinate condizioni, “escano” dalla qualifica di rifiuto e divengano materiale, e possano quindi essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni del regolamento stesso, in alcuni impianti industriali che, per le garanzie fornite in campo ambientale e tecnico, sono particolarmente idonei a tal fine.
Il contributo obbligatorio è a carico delle imprese che immettono in consumo oli lubrificanti. La riduzione, che sarà operativa per tutto il 2013, riflette l’andamento positivo del mercato dei lubrificanti che ha spinto in alto i proventi da cessione dell’olio usato alla rigenerazione.
Il Consiglio di amministrazione ha anche approvato il regolamento operativo del Consorzio che regolerà dal prossimo anno le cessioni dell’olio usato raccolto dal Consorzio, ai sensi dell’articolo 236, Dlgs 152/2006 come modificato dall’articolo 13 del Dl 135/2009 convertito dalla legge 166/2009.
La semplificazione amministrativa è contenuta nella delibera prot. 05/Albo/Cn approvata dal Comitato nazionale il 16 ottobre 2012, cheentrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gu del comunicato relativo all’adozione.
L’ambito di applicazione della novità comprende tutte le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative.
È qualificabile come “servizio pubblico” l’attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 12 ottobre 2012, n. 5268 ha ribadito un orientamento consolidato confermando le determinazioni del Tar su una vicenda di attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale (attraverso l’emunzione delle acque di falda sottostanti un’area industriale), in passato disciplinate dall’articolo 17 Dlgs 22/1997, attualmente dall’articolo 252 Dlgs 152/2006.
Siamo in presenza, hanno ricordato i Giudici di una attività che, ricorrendo determinati presupposti di fatto, è obbligatoria ex lege essendo disciplinata da fonti di rango primario, che è svolta (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti della zona inquinata) e che mira a perseguire un interesse pubblico (la salubrità ambientale e il ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti). Infine, consiste in attività produttiva e di rilievo economico. Tutti questi requisiti la identificano giuridicamente come “servizio pubblico”, non essendo indispensabile invece, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore.