Diversamente da quanto previsto dal Dl 201/2011, la legge 228/2012 ha stabilito che per la determinazione del tributo si utilizzerà il Dpr 158/1999 e che non verrà emanato alcun ulteriore regolamento per la determinazione del tributo medesimo (e infatti è stato abrogato il comma 12 dell’articolo 14 che lo prevedeva). Inoltre, resta ferma la possibilità di prevedere una tariffa,in luogo del tributo, per quei Comuni che provvedono alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti.
Il nuovo tributo dovrà essere pagato in 4 rate trimestrali scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre; solo per il 2013, in via transitoria, è previsto che la prima rata sia versata ad aprile, con facoltà dei Comuni di prorogarla ulteriormente.
Sempre in via transitoria, nel 2013 la riscossione resterà affidata ai soggetti che già svolgevano tale attività nel corso del 2012, mentre a regime il tributo dovrà essere versato esclusivamente al Comune.
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd. “Salva Italia”) – Stralcio
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013 – Stralcio
Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti
fonte http://www.reteambiente.it/news/17736/tares-si-parte-prima-rata-salvo-proroghe-ad-ap/