Archivio mensile 24 Febbraio 2013

DiGiovanna Di Mauro

Gli impianti della Sicilia orientale a rischio sismico

Sono 1.100 gli impianti chimici a rischio sismico

La zona piu’ esposta, hanno spiegato gli esperti nel corso di un convegno, e’ la Sicilia orientale

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Pubblicato sul Canale COMMUNITY NEWS il 14 febbraio 2013
Sono circa 1.100 gli impianti a rischio di incidente rilevante (Rir) in Italia e l’area più esposta è quella della Sicilia orientale, con i petrolchimici di Priolo Gargallo e di Milazzo. Sono questi alcuni temi discussi nel corso di un convegno sulla sicurezza sismica degli impianti chimici, organizzato dall’Enea a Roma in collaborazione con il Glis (Gruppo di lavoro isolamento sismico).
L’Enea ha avviato da tempo una discussione nell’ambito della comunità scientifica per porre in evidenza la necessità di valutare accuratamente la vulnerabilità delle strutture e dei componenti. Sulla base di queste analisi si potrà avviare un programma per l’adeguamento sismico degli impianti esistenti, partendo dalle situazioni più a rischio di incidente, che saranno valutate in funzione della pericolosità sismica, della vulnerabilità degli impianti e delle potenziali conseguenze dannose sulla popolazione e sull’ambiente.
“Il problema della sicurezza degli impianti in Italia è un aspetto che non possiamo affatto sottovalutare – osserva Giovanni Lelli, commissario dell’Enea -, dato che quasi tutto il nostro territorio è esposto al rischio sismico. La consapevolezza della vulnerabilità del nostro territorio richiede una cultura della prevenzione e l’attuazione di interventi di messa in sicurezza, i cui costi sono nettamente inferiori a quelli necessari per la bonifica e la ricostruzione dopo un incidente, senza contare le perdite connesse alla destabilizzazione del ciclo economico-produttivo”.
Alessandro Martelli, presidente Glis, denuncia il fatto che “non esista una normativa specifica per laprogettazione degli impianti chimici” e soprattutto che manchi “un’analisi della vulnerabilità dell’esistente. Se, per esempio, si ripetesse il terremoto del 1693 nella piana di Catania – osserva Martelli – avremmo il più grave disastro ambientale del Mediterraneo”.
fonte http://www.chimici.info/sono-00-gli-impianti-chimici-a-rischio-sismico_community_news_x_2453.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_chimici_6_14_02_2013
DiGiovanna Di Mauro

Trasporto dei rifiuti pericolosi tra Formulario Identificazione Rifiuti e D.d.T. merci pericolose

Il trasporto dei rifiuti pericolosi tra Formulario Identificazione Rifiuti e D.d.T. merci pericolose

Il trasporto dei rifiuti pericolosi è disciplinato dall’art. 193 del D.Lgs 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, norma nazionale emanata in attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale.
Il documento che accompagna il trasporto, ovvero il formulario di identificazione del rifiuto trasportato, il cui modello è stato definito con il DM 145/1998 in attuazione del D.Lgs 22/97 c.d. “Decreto Ronchi”, deve riportare le informazioni richieste dallo stesso art. 193 T.U.A.
Il comma 5 dell’art. 193, D.Lgs. 152/2006, prevede l’emanazione di in regolamento attuativo, nelle more vigono le disposizioni del D.M. 1° aprile 1998, n. 145.
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto pericoloso trasportato deve essere completato dalle informazioni previste dalla normativa sul trasporto su strada delle merci pericolose, infatti, l’art. 3 del D.M. 145/1998 prevede :”Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose,, ove prevista dalla normativa vigente, ….” , quindi la disposizione ministeriale rimanda a quanto previsto dalla normativa ADR  relativamente alla documentazione necessaria per il trasporto di merci pericolose, così come rimanda a quanto previsto dal Reg. 259/93 (oggi sostituito dal Reg. 1013/2006 e s.m.i.) per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, e poi prosegue : “il formulario di cui all’art. 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati” , l’art. 1 approva la modulistica del nuovo FIR in sostituzione della precedente “Bolla Ecologica”.
La normativa tecnica ed internazionale sul trasporto delle merci pericolose su strada – ADR, al Cap. 5.4.1.4 Forma e lingua, così dispone:
Il documento contenente le informazioni del 5.4.1.1 (Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto) e 5.4.1.2(informazioni addizionali o speciali richieste per certe classi) può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro modo di trasporto.
al Cap. 5.4.1.4.2. dispone: “Le informazioni sui pericoli presentati dalle merci da trasportare (conformemente alle indicazioni del 5.4.1.1) possono essere incorporate o combinate ad un documento di trasporto o ad un documento di uso corrente relativo alle merci.”
Quindi l’ADR, fa salva l’altra documentazione (disciplinata da altre norme) richiesta per il trasporto di merci (i rifiuti sono giuridicamente equiparati alle merci – CGE causa C-2/90) purché contenenti le informazioni richieste dal Cap. 5.4.1.1 e 5.4.1.2., e possono essere incorporate o combinate, ovvero integrate ad un documento di trasporto in uso corrente e relativo al trasporto delle merci, pertanto, lo speditore (produttore dei rifiuti)  e trasportatore possono utilizzare il FIR per il trasporto rifiuti contenenti sostanze o costituiti da merci pericolose purché integrato delle informazioni richieste dall’ADR.
L’art. 3 del D.M. 145/98 non poteva che “fare salve” le disposizioni dell’ADR in merito alla documentazione, non avrebbe potuto derogare ad un accordo internazionale (recepito in Italia con i diversi DD.MM nella sua interezza), che dispone in merito alla Forma del documento di trasporto delle merci pericolose equiparandolo ad altri documenti in uso corrente nei diversi Paesi aderenti all’accordo internazionale, lasciando comunque facoltà agli operatori di beneficiare o meno di tale agevolazione, inoltre, non esiste una norma interna che vieta l’applicazione del Cap. 5.4.1.4 – ADR .
Deve inoltre aggiungersi che il trasporto dei rifiuti è disciplinato da una norma speciale, il D.Lgs 152/2006, il rifiuto anche se pericoloso continua ad essere sottoposto a detta norma, supportata dalle diverse norme tecniche, che hanno nei confronti del T.U.A. soltanto una funzione coadiuvante, come l’ADR , il Codice della Strada o il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, senza però intaccarne la “specialità”.
A cura di Luca D’Alessandris
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte,  è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/il-trasporto-dei-rifiuti-pericolosi-tra-formulario-identificazione-rifiuti-e-ddt-merci-pericolose/

DiGiovanna Di Mauro

TARES: tutte le novità del 2013

TARES: tutte le novità del 2013

Confermata l’operatività del nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. TARES) previsto dall’articolo 14, Dl 201/2011 la cui disciplina è stata in parte modificata dall’articolo 1, comma 387 della cd. legge di Stabilità (228/2012), entrata in vigore il 1 gennaio c.a.
Il tributo RES è stato introdotto nel 2011 ma rispetto alla previsione originaria, la legge di Stabilità ha dovuto necessariamente apportare delle modifiche affinché potesse essere operativo sin dal 2013.
Diversamente da quanto previsto dal Dl 201/2011, la legge 228/2012 ha stabilito che per la determinazione del tributo si utilizzerà il DPR 158/1999 e che non verrà emanato alcun ulteriore regolamento per la determinazione del tributo medesimo (e infatti è stato abrogato il comma 12 dell’articolo 14 che lo prevedeva). Inoltre, resta ferma la possibilità di prevedere una tariffa, in luogo del tributo, per quei Comuni che provvedono alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (cioè dotati di un sistema di pesatura).
Il nuovo tributo dovrà essere pagato in 4 rate trimestrali scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre; solo per il 2013, in via transitoria, è previsto che la prima rata sia versata ad aprile, con facoltà dei Comuni di prorogarla ulteriormente.
Sempre in via transitoria, nel 2013 la riscossione resterà affidata ai soggetti che già svolgevano tale attività nel corso del 2012, mentre a regime il tributo dovrà essere versato esclusivamente al Comune.
La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR 158/1999.
Finché i Comuni non aggiorneranno il catasto – al fine di determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998 – la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, o della Tariffa di igiene ambientale prevista rispettivamente dall’articolo 49 del D.lg. 22/1997 (Tia1) e dall’articolo 238 del D.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (Tia 2).
Quindi per la base imponibile, in sede di prima applicazione si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini Tarsu o Tia (1 e 2). La superficie catastale entrerà in vigore quando sarà attuata la revisione del Catasto, ma potrà essere utilizzata da subito dal Comune in sede di accertamento; tant’è che la legge di stabilità ha disposto:
“Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile”.
I Comuni possono affidare il servizio di gestione e riscossione della Tares ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.
La TARES si versa in quattro rate annuali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l’anno 2013 il primo versamento è comunque prorogato ad aprile. Si può pagare anche in unica soluzione entro giugno.
Per il 2013, fino a che il Comune non avrà determinato le tariffe, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di Tarsu o di Tia1 oppure di Tia2.
I Comuni dovranno in tempi celeri provvedere ad approvare gli atti di impianto del tributo:
–          il regolamento applicativo;
–          il piano finanziario;
–          la delibera tariffaria.
Si tratta di una triade del tutto nuova per i Comuni a regime Tarsu, che avranno sicuramente qualche complicazione in più rispetto ai Comuni a Tia. Anche perché la TARES, oltre a dover coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, (ad oggi i Comuni più virtuosi tramite la Tia riescono a coprire fino al 91%), deve anche provvedere alla copertura di alcuni costi indivisibili per i Comuni, come l’illuminazione, la manutenzione delle strade, l’anagrafe.
Il legislatore nel 2011 all’istituzione della TARES ha disposto, a copertura dei costi indivisibili, una maggiorazione di 0,30 centesimi a metro quadrato di superficie imponibile, che può essere aumentata dal Comune sino a 0,40 centesimi.
In altre parole funzionerà come ha funzionato l’IMU, il contribuente pagherà una prima rata ad aprile salvo poi un conguaglio a giugno, che verrà calcolato a saldo dell’intero importo.
A cura di Roberta Boncinelli – Soluzione Ambiente
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/tares-tutte-le-novita-del-2013/

DiGiovanna Di Mauro

Cessazione del rapporto tra responsabile tecnico gestione rifiuti e impresa

Regolamentata la cessazione del rapporto tra responsabile tecnico gestione rifiuti e impresa

La figura del responsabile tecnico, è prevista dal  D.M. 406/1998 (in attuazione dell’art. 30 del D.Lgs. 22/97 c.d. “Decreto Ronchi”) – Art. 10, comma 4: “Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale”, le cui funzioni e responsabilità sono delineate dal Comitato nazionale con la Circolare n. 2866 del 21 aprile 1999 : “il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norma di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”. Non dimentichiamo, però, che la responsabilità ascritta dal Ministero sic et simpliciter  al R.T, deve  relazionarsi con i complessi dettami giuridici, sia civilistici che penali, sulle responsabilità oggettive e/o soggettive di coloro che svolgono attività di collaborazione interna, intestatari o meno di deleghe di funzioni e con professionisti che prestano collaborazioni esterne, ovvero al nesso causale tra la condotta (commissiva od omissiva) del R.T. e l’illecito ambientale riscontrato dagli organi di controllo. La nomina del R.T. è comunque propedeutica all’iscrizione, la presenza di un R.T. in un’azienda che intende svolgere  una delle attività elencate all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 è fondamentale ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, tra le principali funzioni attribuite dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la deliberazione n. 4 del 27/09/2000 : “Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal Responsabile Tecnico.” – prosegue  al comma 2: “Il Responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell’impresa e alla Sezione regionale dell’Albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli”. L’articolo 15 – Variazioni – del D.M. 406/1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” impone la comunicazione di “ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche  – le variazioni devono essere comunicate […]entro trenta giorni dal loro verificarsi.”; La giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia_2012) è intervenuta nel merito (su un ricorso di un’impresa sospesa per non aver comunicato il nominativo del nuovo R.T. entro i 30 giorni dalle dimissioni del precedente R.T.) ed ha chiarito che la norma (art. 15 del D.M. 406/98) impone “un’onere di tempestività nella comunicazione della variazione, ma non impone un termine per l’effettuazione della variazione stessa (nella specie la sostituzione).”, accoglie il ricorso e chiede pertanto all’amministrazione (nel caso alla Sezione regionale Puglia dell’Albo gestori ambientali) di conformarsi a tale interpretazione. Con la Circolare 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali regolamenta la “cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l’impresa”; il Comitato Nazionale ha disciplinato il comportamento dell’impresa iscritta in caso di cessazione del rapporto con il R.T. (professionale o di lavoro dipendente), ovvero se possa o meno proseguire l’attività per la quale risulta iscritta : – a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi; – b) in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a). L’impresa sarà cancellata dall’Albo se entro i 60 giorni non provvede alla nomina del nuovo R.T., nel transitorio la carica di R.T. sarà esercitata dal legale rappresentante.   A cura di Luca D’Alessandris
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/regolamentata-la-cessazione-del-rapporto-tra-tecnico-ambientale-gestione-rifiuti-e-impresa/

DiGiovanna Di Mauro

Regolamento REACH entro maggio 2013 la registrazione

REACH 2013 – La nuova scadenza per la registrazione si avvicina
Si ricorda che l’articolo 23 del Regolamento REACH stabilisce che entro il 31 maggio 2013 dovranno essere registrate tutte le sostanze soggette a regime transitorio (sostanze “phase-in”) fabbricate e/o importate in quantitativi pari o superiori alle 100 tonnellate, termine dopo il quale possono applicarsi sanzioni a carico delle imprese inadempienti.
Si raccomanda a questo proposito la consultazione dell’opuscolo predisposto dall’ECHA: http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/reach_2013_leaflet_it.pdf
La procedura e gli adempimenti connessi sono descritti alla pagina “Registrazione 2013” di questo Helpdesk, al quale è sempre possibile rivolgersi per ulteriori chiarimenti.



Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria fino allora in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.
REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Il Regolamento prevede, in particolare, la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze.
In base al principio NO DATA NO MARKET , senza la comunicazione dei dati richiesti all’Agenzia europea non sarà più possibile effettuare né l’importazione  né la commercializzazione della sostanza chimica.
Per maggiori informazioni sul Regolamento, si rinvia alla sezione il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006

AUTORITÁ COINVOLTE

L’ Autorità competente per l’Italia per gli adempimenti previsti dal Regolamento è ilMinistero della salute , che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

HELPDESK

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) è l’Autorità incaricata dell’attivazione e della gestione dell’Helpdesk nazionale REACH. Il servizio di supporto alle imprese è, quindi, pubblico e gratuito.
Ai sensi dell’art. 124 del Regolamento, l’Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.
L’Helpdesk nazionale mette gratuitamente a disposizione dell’utente, attraverso il proprio sito web, le informazioni e novità riguardanti l’applicazione del Regolamento REACH e ha, inoltre, sviluppato una serie di strumenti per agevolare le imprese e tutti i soggetti interessati nella comprensione del Regolamento e dei relativi obblighi.
Per poter accedere alle risposte ai quesiti più frequenti, già disponibili, è possibile cliccare sulla voce FAQ.  In caso di quesiti specifici non già disponibili nel sito, l’utente potrà fare apposita richiesta all’Helpdesk nazionale tramite la sezioneContatta l’Helpdesk attraverso la compilazione di un apposito formulario.
L’Helpdesk nazionale REACH è venuto a conoscenza di soggetti che offrono i propri servizi di assistenza alle imprese a pagamento presentandosi come Helpdesk REACH. Vi invitiamo a prestare molta attenzione alle offerte ricevute, ricordandovi che l’Helpdesk nazionale REACH è un servizio pubblico e gratuito a servizio delle imprese.

CORSO DI FORMAZIONE MULTIMEDIALE REACH

Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta il primo corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH realizzato dall’Helpdesk nazionale.
Maggiori informazioni nella sezione Formazione

FAQ

Per agevolare le imprese nelle procedure di registrazione delle sostanze e nei loro obblighi rispetto al Regolamento REACH, l’ECHA ha pubblicato delle FAQ che vengono regolarmente aggiornate.

NAVIGATOR ECHA

Al fine di consentire ai soggetti coinvolti di trovare una rapida risposta alle domande relative alle loro sostanze chimiche e di determinare rapidamente ciò che esse sono tenute a fare ai sensi del Regolamento REACH, si invitano gli utenti ad utilizzare lostrumento interattivo NAVIGATOR predisposto dall’ECHA.
fonte http://www.chimici.info/reach-helpdesk-italia_chemistryworld_x_993.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_chimici_4_31_01_2013