fonte Aggiornamento Normativo – Autorizzazione Unica: approvato il Regolamento 1266
Tra i diversi provvedimenti, su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
L’autorizzazione unica deve essere rilasciata da un unico ente e sostituire gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale; il procedimento inoltre deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
L’articolo 3 individua i soggetti (microimprese, piccole e medie imprese; sono esclusi tra l’altro gli impianti soggetti alla disciplina dell’AIA) che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed titoli abilitativi ambientali (circa sette) che, a seguito della presentazione dell’istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall’autorizzazione unica.
L’articolo 4 disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. Il comma 1 individua le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda, mentre i successivi commi 2, 3, 4 e 5 regolamentano l’istruttoria e la fase decisoria del procedimento, prevedendo allo scopo di accelerare e semplificare il procedimento in particolare: l’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l’ipotesi di integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del temine a tal fine stabilito; l’introduzione di un termine massimo di trenta giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata. Il ricorso alla conferenza di servizi è previsto soltanto nel caso in cui l’autorizzazione unica ambientale riguardi il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni.
Il comma 7 individua lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e documentazione tra soggetto richiedente e autorità competente; quindi le imprese non dovranno più rivolgersi alle amministrazioni.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda l’Autorizzazione unica ambientale deve essere rilasciata. In caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi.
L’art. 7 disciplina la materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; l’impresa o il gestore dell’impianto tramite il SUAP può richiedere l’adesione alle autorizzazioni di cui all’art. 272 del d.lgs 152/06.
fonte Aggiornamento Normativo – REACH: 10 sostanze SVHC prioritarie per l’autorizzazione 1256
ECHA ha individuato 10 sostanze SVHC come prioritarie per l’inserimento nell’allegato XIV di REACH, ovvero nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Le sostanze sono tutte cancerogene o tossiche per la riproduzione e usate in applicazioni con potenziale esposizione per il lavoratore.
La decisione finale in merito all’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV sarà presa dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo.
# | Substance name andSVHC property | EC number | Uses in the scope of authorisation (examples) |
1 | Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) (carcinogenic) | 500-036-1 | Hardener for epoxy resins; curing agent for polymers |
2 | Arsenic acid (carcinogenic) | 231-901-9 | Used to modify properties of glass and in the production of printed circuit boards |
3 | Dichromium tris (chromate) (carcinogenic) | 246-356-2 | Anti-corrosion surface treatments of steel and aluminium in the construction and the aeronautic sectors |
4 | Strontium chromate (carcinogenic) | 232-142-6 | Anti-corrosion coatings in the aeronautic/aerospace, coil coating and vehicle coating sectors |
5 | Potassium hydroxyoctaoxodi-zincatedichromate (carcinogenic) | 234-329-8 | Anti-corrosion coatings in the aeronautic/aerospace and vehicle coating sectors |
6 | Pentazinc chromate octahydroxide (carcinogenic) | 256-418-0 | Anti-corrosion coatings in the vehicle coating and the aeronautic/aerospace sectors |
7 | Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) (toxic for reproduction) | 203-924-4 | Primarily used as a reaction solvent or process chemical in distillation applications; further in batteries and in the production of plastics |
8 | N,N-dimethylacetamide (DMAC) (toxic for reproduction) | 204-826-4 | Solvent in synthesis, the production of synthetic fibres, in industrial coatings, paint strippers, insulation paper, films and membranes |
9 | 1,2-dichloroethane (EDC) (carcinogenic) | 203-458-1 | Solvent in the manufacture of fine chemicals and pharmaceuticals and in mixtures for biochemical applications |
10 | 2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA) (carcinogenic) | 202-918-9 | Curing agent in resins and in the production of polymer articles |
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