Archivio mensile 25 Aprile 2013

DiGiovanna Di Mauro

Corso: La nuova gestione delle terre e rocce da scavo

Relatori: Linda Collina, Stefano Maglia.
Coordinatore: Prof. Stefano Maglia.

OBIETTIVI/PRESENTAZIONE

Il 6 ottobre scorso è entrato in vigore il D.M. 161/2012, ovvero il regolamento che consente di utilizzare i materiali da scavo quali sottoprodotti, abrogando l’art. 186 del T.U.A. Qual è il reale ambito di applicazione del DM? Quale rapporto esiste con gli art. 185 (esclusioni) e 184 bis (sottoprodotto) del T.U.A.? Quali responsabilità e sanzioni? Quale procedura operativa? E i piccoli cantieri? A tutte queste domande risponderanno due fra i massimi esperti della materia.  Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni: CONSULTA IL PROGRAMMA DEL CORSO
Per preiscriversi è possibile utilizzare il modulo di iscrizione On-line oppure via e-mail (convegni@tuttoambiente.it),
tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo di iscrizione.
DiGiovanna Di Mauro

Sanzioni per esportazione mercurio

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo scorso il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 25, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento(CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

L’art.1 del regolamento vieta:

dal 15 marzo 2011 l’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CASRN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.

La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all’esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento è punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto.

Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.

Violazioni degli obblighi in materia di trasmissione di dati comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

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DiGiovanna Di Mauro

Pubblicato il nuovo Regolamento tariffe REACH – Reg. (UE) n. 254/2013

fonte Aggiornamento Normativo – Pubblicato il nuovo Regolamento tariffe REACH 1328 (1)

Sulla G.U.C.E. Serie L 79/7 del 21 marzo 2013 è stato pubblicato il Reg. di esecuzione (UE) n. 254/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento REACH.
Il nuovo regolamento tariffe REACH è entrato in vigore il 22 marzo 2013, esattamente un giorno dopo la sua pubblicazione nella G.U.C.E.
Sul versione del precedente regolamento tariffe REACH (Reg. (CE) n. 340/2008) sono stati effettuati diversi emendamenti.
Prima di tutto sono state ridotte sia le tasse di registrazione che quelle di autorizzazione per le medie, piccole e micro imprese. Altro emendamento importante riguarda il fatto che le imprese possono ora richiedere una estensione delle scadenze di pagamento in due casi specifici:
-per gli oneri riguardanti la richiesta di confidenzialità nei dossier aggiornati
-per gli oneri relativial cambio di entità legale.
Per beneficiare di queste estensioni le imprese dovranno rivolgersi all’Helpdesk ECHA.

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