Archivio mensile 14 Settembre 2013

DiGiovanna Di Mauro

Assicurazione professionale chimici, chiarimenti dal Consiglio nazionale

L’obbligo ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attivita’ professionale
Dal Consiglio nazionale dei chimici arrivano alcuni chiarimenti in merito all’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza che copra i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle proprie attività. Innanzitutto, precisa il Cnc, tale obbligo è collegato all’esercizio dell’attività professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di aziende o enti pubblici e privati, esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’azienda o dell’ente di appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad esempio per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’amministrazione o dall’ azienda.1
Le principali caratteristiche che il Consiglio nazionale dei chimici ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale dei chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
5) la cosiddetta deeming clause, cioè la possibilità di denunciare agli assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la cosiddetta continuous cover clause, ovvero l’obbligo per l’assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’assicurato disponga di valida copertura assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli assicuratori di dare disdetta per sinistro.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni “essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei chimici. Le clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.
Il Consiglio nazionale dei chimici, al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti all’albo di adempiere all’obbligo previsto dalla legge, ha analizzato alcune proposte pervenute da diversi operatori del settore, interloquendo con gli stessi per definire e migliorarne i contenuti I testi delle proposte di polizza esaminate sono disponibili nel sito internet del Consiglio alla sezione “Servizi agli iscritti”.
CONVENZIONE CON AEC BROKER
Scarica il documento relativo alla convenzione (*).
AEC BROKER
Caterina Luci
luci@aecunderwriting.it
Ufficio Aziende e Liberi Professionisti dell’Area Tecnica
AEC SpA – Lloyd’s Correspondent
Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma
Tel + 39 06 85332.309
Fax + 39 06 45582508
(*) All’interno della proposta AEC non sono allegate le tabelle tariffarie poiché la compagnia ritiene opportuno effettuare la quotazione economica solo attraverso la rete di collaboratori presenti sul territorio.
CONVENZIONE CON JANUA BROKER
Scarica il documento relativo alla convenzione.
JANUA BROKER
Ugo Vezzoli
ugo.vezzoli@januabroker.it
cell. 335 5631412
Janua Broker SpA
SEDE e Direzione Generale :
Via XX Settembre, 33/1 – 16121 Genova
Tel 010 29121.1 (centralino)
Fax 010 541649 – 010 583687
POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E INFORTUNI EMAPI
Polizza assicurativa volontaria EMAPI per l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura contro gli infortuni professionali ed extra professionali per tutti Chimici Iscritti e le loro famiglie.
Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito web Emapi o telefonare al numero 848.881166 (06.44250196 per il distretto di Roma e per i telefoni cellulari).
Le condizioni di assicurazione sono reperibili dal sito web di EMAPI.

DiGiovanna Di Mauro

Regolamenti Amministrativo e di Funzionamento dell’Ordine dei Chimici di Siracusa

Il Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Siracusa, con propria deliberazione del 20/11/12 ha approvato ed adottato il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Ordine” , ed il “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generaleche sono entrati in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti tenutasi il 04/06/13.
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Ordine
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale

DiGiovanna Di Mauro

Codice ambientale “riscritto” tra agosto e settembre

Sono 25 gli articoli e gli allegati del Dlgs 152/2006 ritoccati dal Governo con quattro differenti provvedimenti entrati in vigore tra il 20 agosto e il 4 settembre 2013, che toccano tutte e cinque le Parti del Codice ambientale (principi comuni esclusi).

Il primo provvedimento a entrare in vigore è stato il Dm 7 agosto 2013 che ha aggiornato le modalità di calcolo dell’efficienza energetica degli inceneritori (modifica all’allegato C alla Parte IV), poi seguito nell’ordine:
a) dalla legge 98/2013 (di conversione del “Dl Fare”), che ha innovato la Parte II sulla Via (in relazione agli impianti geotermici pilota), la Parte IV sui rifiuti (con importanti novità per terre da scavo e acque emunte) e V sull’aria (nuove deroghe).
b) dal Dl 101/2013 con le importanti novità introdotte nella Parte IV in relazione al Sistri;
c) dalla legge 97/2013 che ha modificato la Parte III sulle acque (novità sparse) e la Parte VI sul danno ambientale (dove fa ingresso una forma di responsabilità oggettiva).

documenti di riferimento

Dl 31 agosto 2013, n. 101
Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – Stralcio – Nuova disciplina di operatività del Sistri
Legge 9 agosto 2013, n. 98
Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 69/2013 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
Dm Ambiente 7 agosto 2013
Impianti di incenerimento – Efficienza energetica in relazione alla condizioni climatiche – Modifica allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006
Legge 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 – Stralcio

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DiGiovanna Di Mauro

Tutela acque, nuove sostanze pericolose da monitorare

La direttiva 2013/39/Ue in vigore dal 13 settembre 2013 incrementa l’elenco delle cd. sostanze prioritarie, ossia delle sostanze chimiche con un rischio significativo per l’ambiente acquatico, operando una modifica della direttiva quadro acque 2000/60/Ce.
Le sostanze prioritarie sono quelle nei cui confronti la Ue stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nellle acque superficiali e il cui elenco è contenuto nell’allegato X alla direttiva: dalle 33 precedentemente previste si passa ora a 48, e tra di esse ve ne sono alcune riconosciute come pericolose a causa della loro persistenza, bioaccumulo e/o tossicità (tra le quali le diossine).
La presente modifica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 settembre 2015, stabilisce inoltre (all’allegato II) nuovi Standard di qualità ambientali (Sqa) a livello Ue per i corpi idrici superficiali per tutte le sostanze prioritarie elencate, in modo che in tutta l’Unione vi sia uniformità di monitoraggio, necessaria per ottenere gli obbiettivi di tutela delle acque dato anche l’elevato numero di bacini trasfrontalieri.
documenti di riferimento

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2013/39/Ue
Politica delle acque – Sostanze prioritarie – Modifica alle direttive 2000/60/Ce e 2008/105/Ce
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/60/Ce
Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

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DiGiovanna Di Mauro

Scoperto l’elemento 115 della tavola periodica

L’elemento n° 115 della tavola periodica degli elementi potrebbe essere stato scoperto, anche se per meno di un secondo. Questo nuovo elemento sintetico creato in laboratorio andrebbe a colmare il ‘vuoto’ esistente tra l’elemento 114 e il 116, il flerovio e il livermovio, aggiunti soltanto lo scorso anno alla tavola degli elementi.
Seppur non ancora riconosciuta ufficialmente dal comitato responsabile, la scoperta dell’elemento è stata pre-annunciata al mondo, e sarà descritta nell’articolo che apparirà nei prossimi giorni sul magazine Physical Review Letters, con un’anticipazione offerta sul New York Times.
Per la precisione, l’elemento chimico – sintetico, superpesante ed estremamente radiattivo – sarebbe stato scoperto circa dieci anni da un team di scienziati russi e americani, ma le organizzazioni certificatrici su scala globale avevano richiesto un nuovo esperimento di laboratorio prima di aggiungere l’elemento 115 ufficialmente al ‘portafoglio’ degli elementi chimici riconosciuti.
Dopo dieci anni, quel secondo esperimento sarebbe stato finalmente realizzato, ad opera di un team di ricerca della Lund University, coordinato da Dirk Rudolph, Professore del dipartimento di fisica nucleare presso l’ateneo svedese. L’esperimento, condotto presso i laboratori tedeschi del Gsi, è stato eseguito bombardando un film sottile di americio con ioni calcio. In questo modo il team è stato in grado di misurare i fotoni in connessione ai prodotti del decadimento (particelle alfa) del nuovo elemento, ritrovando le ‘prove’ del nuovo elemento.
In attesa di compiere le opportune verifiche che ne stabiliranno l’ufficiale riconoscimento, per l’elemento vale il nome temporaneo assegnato dalla Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry), l’associazione che gestisce la nomenclatura degli elementi: ununpentio.
fonte http://www.tecnici.it/scoperto-l-elemento-115-della-tavola-periodica_news_x_18282.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_tecnici_31_04_09_2013