Archivio annuale 12 Maggio 2013

DiGiovanna Di Mauro

Regole in arrivo per i certificatori energetici

Ispezioni impianti termici e certificatori energetici, in arrivo i regolamenti

(Francesco Petrucci)

Il Capo dello Stato ha firmato nei giorni scorsi i due regolamenti su disciplina di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici. I provvedimenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il primo dei due regolamenti, in attuazione dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 192/2005, integra la disciplina attualmente prevista (Dpr 412/1993) sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina di ispezioni e controlli per gli impianti di condizionamento, provvedendo anche ad aggiornare la materia regolata essenzialmente dal citato Dpr 412/1993 coi progressi tecnologici.

Il secondo Dpr completa finalmente l’attuazione del Dlgs 192/2005 di recepimento della direttiva 2002/91/Ce, fissando i requisiti dei certificatori energetici degli edifici. Potranno fare i certificatori i tecnici abilitati, gli Enti pubblici del settore dell’energia ed edilizia, le società di servizi energetici (ESCo). Nel 2009 erano stati approvati le Linee guida per la certificazione energetica (Dm 26 giugno 2009) e il regolamento sulla prestazione energetica minima in edilizia (Dpr 59/2009).

documenti di riferimento

Schema di Dpr recante i requisiti dei certificatori energetici degli edifici

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013

Schema di Dpr recante disciplina di conduzione, ispezioni e controlli degli impianti termici civili

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013

Dpr 26 agosto 1993, n. 412

Norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici – Zone climatiche

Dlgs 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia

Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Dpr 2 aprile 2009, n. 59

Rendimento energetico in edilizia – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005

DiGiovanna Di Mauro

Qualità dell’aria e misurazione di emissioni: un nuovo corso UNI

Qualità dell’aria e misurazione di emissioni: un nuovo corso UNI Stampa
Lunedì 22 aprile 2013

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 contiene i requisiti generali per la verifica della capacità e delle competenze dei laboratori di prova. Si tratta di un documento ben noto ed importante che tuttavia riconosce anche che potrebbe essere necessario spiegare o interpretare determinati requisiti della norma per garantirne una applicazione coerente. A questo serve la specifica tecnica UNI CEN/TS 15675:2008, che fornisce infatti le linee guida per l’applicazione di questa norma, in particolare nel settore della misurazione periodica delle emissioni da sorgenti fisse, ossia per l’applicazione dei metodi di riferimento, della formazione del personale, della gestione dei Sistema di Misura alle Emissioni (SME), in conformità alla UNI EN 14181:2004.
Tali linee guida applicative sono fondamentali in virtù delle specificità proprie di questo settore, che necessita di una corretta implementazione dei concetti generali.

Il nuovo corso di formazione (vd. scheda) organizzato da UNI – e che vede come docente Domenico Cipriano, Membro del GL 4 “Qualità dell’aria” della Commissione “Ambiente” dell’UNI nonché rappresentante italiano nei WG del CEN TC 264 “Air quality” – vuole fornire gli adeguati approfondimenti in merito alla specifica tecnica UNI CEN/TS 15675:2008 nel campo delle emissioni inquinanti. Tale approfondimento avverrà attraverso l’analisi dei più comuni ‘metodi di riferimento’ e delle pratiche di laboratorio e sperimentali da adottare.
Il corso si terrà a Milano venerdì 10 maggio.
Le iscrizioni sono aperte.

DiGiovanna Di Mauro

Decreto 20 marzo 2013 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Termini di riavvio progressivo del Sistri.

Decreto 20 marzo 2013

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Termini di riavvio progressivo del Sistri.

(GU n.92 del 19-4-2013)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera f-octies), che disciplina la progressiva entrata in operativita’ del SISTRI;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;
Considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga dei termini in materia ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi della DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18 maggio 2012, che, in attuazione dell’art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, ha stabilito le modalita’ con cui DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema SISTRI e all’individuazione delle possibili linee evolutive;
Visto il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, visto l’art. 1, lettera c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012 dai soggetti obbligati all’iscrizione al «Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti» (in appresso SISTRI);
Visto il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che l’art. 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operativita’ del SISTRI «allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali» e prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa con decreto «il nuovo termine per l’entrata in operativita’ del Sistema SISTRI …»;
Vista la relazione semestrale di «Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilita’ dei rifiuti denominato SISTRI» del 13 febbraio 2013, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del 18 maggio 2012;
Considerato che con detta relazione l’Agenzia per l’Italia Digitale ritiene «… auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperativita’ provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realta’ rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre piu’ crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell’operativita’.» e sottolinea l’opportunita’ «… che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operativita’»;
Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del SISTRI articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operativita’, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati;
Valutate le osservazioni e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all’iscrizione al SISTRI, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2013;
Considerato che, al fine di rendere piu’ efficace l’operativita’ del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, e’ necessario e opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese interessate sin dalla prima fase di riallineamento;
Considerato, altresi’, che sin dalla prima fase di riallineamento si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del SISTRI, con particolare riferimento all’anagrafica e alle modalita’ di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformita’ alla disciplina comunitaria di settore;
Tenuto conto che, ai fini dell’operativita’ del SISTRI, la fase di riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per la formazione degli addetti;
Considerato che, al fine di corrispondere a quanto indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si ritiene opportuno che la «prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti» sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con piu’ di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una significativa categoria di utenti del sistema SISTRI;
Tenuto conto che la progressiva entrata in operativita’ del SISTRI comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la nota della SELEX-SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta societa’ presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del contributo SISTRI per l’anno 2013;
Decreta:
Art. 1
Operativita’ del SISTRI

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu’ di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operativita’ del SISTRI e’ fissato al 1 ottobre 2013.
2. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operativita’ e’ fissato al 3 marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita’ di cui al comma 1.
Art. 2
Allineamento del sistema e iscrizioni

1. Gli enti e le imprese gia’ iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell’attualita’ dei dati e delle informazioni trasmesse, e all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.
2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell’art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.
3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell’art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014.
4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1, soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operativita’ del SISTRI rispettivamente previsto.
Art. 3
Regime transitorio

1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operativita’ del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 4
Contributo SISTRI

In accordo con SELEX-SEMA, il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI e’ sospeso per l’anno 2013 per gli enti e imprese gia’ iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Art. 5
Pubblicazione

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013
Il Ministro: Clini

DiGiovanna Di Mauro

Decreto 5 aprile 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze. Definizione delle imprese a forte consumo di energia.

Decreto 5 aprile 2013

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Definizione delle imprese a forte consumo di energia.

(GU n.91 del 18-4-2013)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricita’ e, in particolare, l’art. 17 che dispone la facolta’, per gli Stati membri, di applicare, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva stessa siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all’art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima direttiva, nonche’ di elettricita’ in favore, tra l’altro, delle imprese a forte consumo di energia fornendo, altresi’, la definizione di tali imprese;
Considerata la facolta’ concessa agli Stati membri dall’art. 17, paragrafo 1, della predetta direttiva 2003/96/CE, di applicare, nell’ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti piu’ restrittivi, compresi il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che demanda ad uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la definizione, in applicazione dell’art. 17 della predetta direttiva 2003/96/CE, delle imprese a forte consumo di energia in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attivita’ d’impresa;
Considerata l’opportunita’ di adottare livelli minimi di consumo e di incidenza tali da comprendere una parte ampia dei consumi energetici destinati ad attivita’ d’impresa;
Considerata l’opportunita’ di contemplare, ai fini dell’incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attivita’ d’impresa, oltre ai costi dell’energia acquistata anche quelli dell’energia generata dall’impresa stessa;
Considerata l’esigenza di definire specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai fini dell’attuazione dell’art. 39, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012
Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce, in applicazione dell’art. 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia attuando l’art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) annualita’ di riferimento: l’anno solare per il quale l’impresa presenta la dichiarazione di cui all’art. 6, comma 2, ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui al medesimo art. 6;
b) PUN: il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 19 dicembre 2003, recante “approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita’ del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico” e successive modificazioni;
c) prodotti energetici: i prodotti di cui all’art. 21, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche’ gli altri prodotti ad essi equivalenti in relazione all’uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 21, impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari usati nell’edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;
d) energia elettrica: l’energia elettrica, comunque generata o acquistata dall’impresa, nell’annualita’ di riferimento, per lo svolgimento della propria attivita’;
e) energia diversa dall’elettrica:
l’energia derivata dall’utilizzo dei prodotti energetici di cui alla lettera c), utilizzati dall’impresa, nell’annualita’ di riferimento, per lo svolgimento della propria attivita’, espressa in gigawattora;
f) impresa: un’attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita dall’art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.


Art. 2
Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell’annualita’ di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attivita’, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attivita’, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

Art. 3
Rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico

1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all’art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento.
2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico e’ elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attivita’ di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l’atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all’art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Art. 4
Determinazione del costo effettivo dell’energia utilizzata

1. Ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e del costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata di cui all’art. 3, comma 1, sono presi in considerazione, relativamente all’annualita’ di riferimento:
a) per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall’impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell’IVA detraibile, con l’esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l’autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del presente comma;
b) per l’energia elettrica: per la quantita’ acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, al netto dell’IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell’ambito dell’atto di indirizzo di cui all’art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantita’ eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN. Per attivita’ con piu’ punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo e’ calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera.
2. Ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresi’, gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall’impresa nell’annualita’ di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all’art. 5.
Art. 5
Determinazione del valore del fatturato

1. Il valore del fatturato di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e all’art. 3, comma 1, e’ assunto pari al volume di affari relativo all’annualita’ di riferimento dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 6
Elenco delle imprese a forte consumo di energia

1. E’ istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l’elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’art. 2 nonche’ delle imprese che rispettano i requisiti previsti dall’art. 3.
2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, secondo le modalita’ di cui al comma 3, le imprese presentano, entro il mese di ottobre dell’anno successivo all’annualita’ di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualita’ di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall’art. 2 ovvero quelle previste dall’art. 3 del presente decreto. Nella medesima dichiarazione sono altresi’ indicati:
a) il codice ATECO, inerente l’attivita’ produttiva svolta dall’impresa, come risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso cui l’impresa e’ iscritta;
b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici;
c) i valori dei rapporti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e art. 3, comma 1;
d) i codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla partita IVA.
3. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, con l’obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure, individua le modalita’ operative per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1 nonche’ le modalita’ per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4.
4. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede a trasmettere annualmente, esclusivamente in formato elettronico, l’elenco di cui al comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’Agenzia delle entrate e al Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai fini dell’espletamento dei relativi controlli di competenza.
5. Alle attivita’ previste dal presente articolo le Amministrazioni coinvolte provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2013
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera