Archivio annuale 25 Aprile 2013

DiGiovanna Di Mauro

Prodotti ‘verdi’, le imprese potranno testare le etichette ‘Ue’ per 3 anni

fonte Prodotti ‘verdi’, le imprese potranno testare le etichette ‘Ue’ per 3 anni | Chimici.info

In tempi in cui per le imprese diventa sempre più centrale‘raccontare’ il proprio impegno per il miglioramento delle prestazioni ambientali, la possibilità di trarre vantaggio da queste attività nei confronti dei consumatori è frenata da diversi ostacoli,una ‘giungla’ di metodologie (sia pubbliche che private) e di etichette che crea confusione e sfiducia nei confronti dei consumatori. L’ultima indagine dell’Eurobarometro sui prodotti verdi ha confermato, infatti, che il 48% dei consumatori europei è confuso dal flusso di informazioni sull’ambiente, e anche diverse federazioni industriali hanno invocato un approccio comunitario basato su valutazioni scientifiche e analisi del ciclo di vita a livello europeo, che contrasti l’esplosione di iniziative a livello dei singoli Stati membri, vista come minaccia ai principi del mercato unico.

Per far fronte a questa sfida dello sviluppo ‘green’, arrivano delle nuove proposte da parte della Commissione Europea. L’idea è di introdurre due metodologie che consentono di misurare le prestazioni ambientali per tutto il ciclo di vita rispettivamente dei prodotti (Product Environmental Footprint – Pef) delle organizzazioni (Organisation Environmental Footprint – Oef). Queste due ‘etichette verdi comunitarie’ potranno essere impiegate dagli Stati membri, dalle imprese e dalle organizzazioni private su base volontaria, all’interno di una fase di prova della durata di 3 anni. Sulla base delle conclusioni tratte relative al periodo di prova, la Commissione deciderà le future strategie politiche relative alle metodologie Pef e Oef.

“Se vogliamo favorire la crescita sostenibile dobbiamo assicurarci che i prodotti più efficienti sotto il profilo delle risorse e più ecologici sul mercato siano conosciuti e riconoscibili”, ha dichiarato Janez Potočnik, commissario Ue per l’ambiente. “Fornire ai consumatori informazioni affidabili e confrontabili sugli impatti ambientali e sulle credenziali di prodotti e organizzazioni vuol dire metterli in condizione di scegliere, mentre aiutare le imprese ad allineare le metodologie applicate equivale a tagliare i loro costi e oneri amministrativi”.

Le metodologie Pef e Oef rappresentano un passo decisivo nell’attuazione del “mercato unico dei prodotti verdi”, indicato come azione fondamentale nell’Atto per il mercato unico del 2011 e in una successiva comunicazione del 2012. Sviluppate dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, Pef e Oef sono basate sulla valutazione del ciclo di vita e possono pertanto riguardare gli impatti ambientali (e indicare opportunità di miglioramento) dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento di un prodotto (o di una gamma di prodotti nel caso di organizzazioni). I portali specifici dedicati alle due metodologie Pef e Oef, oltre a raccogliere gli appelli e le comunicazioni ufficiali sul tema, verranno aggiornati costantemente con tempistiche, suggerimenti e linee guida comunitarie.

DiGiovanna Di Mauro

Corso: La nuova gestione delle terre e rocce da scavo

Relatori: Linda Collina, Stefano Maglia.
Coordinatore: Prof. Stefano Maglia.

OBIETTIVI/PRESENTAZIONE

Il 6 ottobre scorso è entrato in vigore il D.M. 161/2012, ovvero il regolamento che consente di utilizzare i materiali da scavo quali sottoprodotti, abrogando l’art. 186 del T.U.A. Qual è il reale ambito di applicazione del DM? Quale rapporto esiste con gli art. 185 (esclusioni) e 184 bis (sottoprodotto) del T.U.A.? Quali responsabilità e sanzioni? Quale procedura operativa? E i piccoli cantieri? A tutte queste domande risponderanno due fra i massimi esperti della materia.  Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni: CONSULTA IL PROGRAMMA DEL CORSO
Per preiscriversi è possibile utilizzare il modulo di iscrizione On-line oppure via e-mail (convegni@tuttoambiente.it),
tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo di iscrizione.
DiGiovanna Di Mauro

Sanzioni per esportazione mercurio

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo scorso il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 25, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento(CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

L’art.1 del regolamento vieta:

dal 15 marzo 2011 l’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CASRN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.

La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all’esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento è punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto.

Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.

Violazioni degli obblighi in materia di trasmissione di dati comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

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