Archivio annuale 23 Marzo 2013

DiGiovanna Di Mauro

Gas fluorurati ad effetto serra: obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013

Gas fluorurati ad effetto serra: operativo il Registro delle persone e delle imprese certificate. Obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013
Operativo dal 12/02/2013 il Registro nazionale delle persone, delle imprese e degli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA. Tempo fino al 12/04/2013 per le iscrizioni.

  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  1. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  1. installazione;
  1. manutenzione o riparazione;
  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  1. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
  1. installazione;
  1. manutenzione o riparazione;

fonte Aggiornamento Normativo – Gas fluorurati ad effetto serra: operativo il Registro delle persone e delle imprese certificate. Obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013 1312

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministro dell’Ambiente che annuncia l’apertura dell’operatività del Registro telematico nazionale nel quale devono registrarsi le persone e le imprese certificate nonché gli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA per poter operare ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, che ha dato attuazione in Italia alle disposizioni comunitarie relative alla limitazione della pericolosità di taluni gas ad effetto serra.

Le disposizioni comunitarie sono quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 842/2006 che ha lo scopo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché l’uso e l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono.

Sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it), ed in particolare seguendo questo link sono disponibili informazioni utili che rendono operative tutte le procedure applicabili per la registrazione dei dati delle persone e delle imprese certificate nonché facsimile di modelli delle istanze da presentare alle Camere di Commercio competenti per territorio relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all’art. 13, comma 7, del D.P.R. n. 43/2012.

Il sito ufficiale del Registro è accessibile all’indirizzo www.fgas.it, nel quale le imprese e le persone devono presentare telematicamente la pratica di iscrizione nonché possono accedere ad altre utili informazioni, porre quesiti e visionare filmati didattici.

Entro 60 giorni a partire dal 12 febbraio 2013, quindi entro il 12 aprile prossimo, sono obbligati a iscriversi al Registro le seguenti persone e imprese:

A) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

B) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

C) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

D) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

E) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;

F) imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

G) imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

H) imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

I) imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

L) imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

DiGiovanna Di Mauro

Trasporto non autorizzato di rifiuti, anche se occasionale è reato

Trasporto non autorizzato di rifiuti, anche se occasionale è reato

fonte http://reteambiente.it/news/18128/trasporto-non-autorizzato-di-rifiuti-anche-se-occ/
di Alessandro Geremei

Cassazione: il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006 non richiede la continuità dell’attività illecita e si configura anche a seguito di una condotta occasionale.
Nel solco di una “consolidata giurisprudenza”, la Corte di Cassazione (sentenza 9187/2013) ha nuovamente affermato la configurabilità del reato di trasporto illecito anche nel caso di attività occasionale, alla luce della considerazione che la fattispecie in questione non richiede, a differenza del più grave reato di traffico illecito previsto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006, la continuità dell’attività illecita.
Dalla Corte arriva poi un monito per P.a. e Giudici di merito, che devono sempre indagare concretamente la “pericolosità” dei rifiuti trasportati e non limitarsi, come nel caso in questione, ad asserire una notorietà (“i clorofluorocarburi sono notoriamente utilizzati nei frigoriferi e condizionatori”).

documenti di riferimento

Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2013, n. 9187
Rifiuti – Trasporto non autorizzato – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Continuità dell’attività – Non richiesta
Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
DiGiovanna Di Mauro

Dichiarazione ambientale Mud – Scadenza 30 aprile 2013

Dichiarazione ambientale Mud – Scadenza 30 aprile 2013

  • fonte http://www.tecnici.it/dichiarazione-ambientale-mud-scadenza-0-aprile-0-_eventi_x_3037.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_tecnici_10_13_03_2013
Si terrà il 21 marzo 2013, presso la sede di Confindustria Firenze, un seminario informativo dedicato al tema “Dichiarazione ambientale Mud – Scadenza 30 aprile 2013”. L’evento è organizzato Confindustria Firenze, all’interno delle attività formative previste dal Progetto Green Economy.
Il Dpcm 20 dicembre 2012 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 213 alla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2012), contiene la nuova modulistica da utilizzare per effettuare la dichiarazione entro il prossimo 30 aprile 2013.
Il nuovo Dcpm sostituisce il modello e le istruzioni contenute nel decreto precedente del 23 dicembre 2011, e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare sino alla piena entrata in operatività delSistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
Il provvedimento contiene diverse innovazioni rispetto a quanto precedentemente disposto: l’ introduzione dell’obbligo di indicare le giacenze dei rifiuti; si dispone che il produttore debba indicare la quantità di rifiuto che ha prodotto nell’anno di riferimento e che, al 31/12, non ha ancora avviato al recupero o allo smaltimento e tiene quindi in giacenza presso il sito dichiarante; gli autorottamatori e i gestori dei Raee dovranno comunicare le loro autorizzazioni; i trasportatori in conto proprio di pericolosi dovranno comunicare le quantità trasportate; gli impianti di trattamento e i centri raccolta dei Raee dovranno presentare un Mud a loro dedicato; chiunque sia in possesso di Certificazione Emas ed Iso 14001 dovrà segnare la data di certificazione ed il numero della certificazione; i gestori di impianti dovranno riportare i totali dei rifiuti avviati a recupero, separatamente da quelli avviati a smaltimento, con collegamento con altre schede occorre anche segnalare i mesi di attività dell’azienda.
Per informazioni e partecipazioni, visitare il sito di Confindustria Firenze.