Pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 11 gennaio 2012, n. 8, entrano immediatamente in vigore (salvo obblighi particolari esplicitati negli accordi) i due nuovi accordi Stato Regioni in materia di formazione, rispettivamente:
- Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Accordo per la formazione dei lavoratori (incluse specifiche indicazione per dirigenti e preposti)
I due accordi erano previsti rispettivamente nell’art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.
FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: l’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.
I percorsi formativi saranno costituiti sempre da 4 moduli, aventi rispettivamente contenuti di carattere: normativo, gestionale, tecnico, relazionale.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti, in attesa dell’elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute sul lavoro dei criteri del “formatore per la salute e sicurezza”, i corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate, un’esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza.
Al termine del percorso formativo dovrà essere somministrata una prova di verifica con colloquio o test obbligatorio, alternativi fra loro.
Secondo le prime indicazioni trapelate, l’organizzazione dei corsi dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- numero massimo di partecipanti pari a 35;
- assenze ammesse pari al 10% del monte ore complessivo.
L’aggiornamento periodico quinquennale, che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, avranno durata rispettivamente di:
- 8 ore per il rischio “basso”
- 12 ore per il rischio “medio”
- 16 ore per il rischio “alto”
Le aziende vengono infatti ora classificate in tre categorie:
- Attività a rischio basso: commercio, artigiani, alberghi, servizi
- Attività a rischio medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione
- Attività a rischio alto: industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, conciario, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, energia, rifiuti, chimica, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale residenziale.
Per i datori di lavoro già formati secondo le indicazioni del D.M. 16/01/1997, l’obbligo di aggiornamento quinquennale si calcola a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Precisazione importante: la formazione prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, svolta secondo l’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/06, è alternativa a quella prevista nel presente accordo.
ACCORDO SULLA FORMAZIONE PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTI
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori”: l’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoria qualora questi stessi soggetti svolgano attività lavorative in “ambienti confinati”).
L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.
Anche per la formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, i docenti dovranno dimostrare un’esperienza di almeno 3 anni.
L’organizzazione della formazione dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:
- la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
- la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
- la tenuta di un registro dei presenti;
- l’obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
- la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.
PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell’art. 37, costituito da due moduli:
- Modulo di “formazione generale”, di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Modulo di “formazione specifica”, sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).
Tale formazione è da considerarsi “di base”: a questa dovrà aggiungersi la formazione “specifica” per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l’uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l’addestramento è da considerarsi “aggiuntivo” ai percorsi formativi individuati dall’accordo.
Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell’accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.
FORMAZIONE PER I PREPOSTI
La formazione per i preposti, definiti nell’art. 2 comma 1, del D.Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI
La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori precedentemente descritta ed è strutturata su 4 moduli, rispettivamente aventi contenuti:
- giuridico, normativo
- gestionale e di organizzazione della sicurezza
- valutazione dei rischi
- comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
La durata minima della formazione è di 12 ore. Al termine della stessa dovrà essere effettuata una verifica di comprensione per mezzo di colloquio o test.
AGGIORNAMENTO PERIODICO
Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento di 8 ore con cadenza quinquennale.
SINP
Nella stessa seduta la Conferenza Stato Regioni ha reso il proprio parere sullo Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.