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DiGiovanna Di Mauro

Autorizzazione Unica Ambientale: approvato il Regolamento dal Consiglio dei Ministri

Su proposta dei Ministri dell’ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri del 14 settembre scorso ha approvato in esame preliminare il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Sul regolamento saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. Oggi, infatti, le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti. Basti pensare che il costo complessivo annuo per le piccole e medie imprese delle più importanti autorizzazioni sostituite dall’AUA è stato stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro.
La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc. ). Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.
La certezza dei tempi è garantita: in caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi. Sarà inoltre effettuato un monitoraggio sull’attuazione dell’autorizzazione unica, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
Gli elementi essenziali dell’autorizzazione sono tre:

  1. è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
  1. il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
  1. è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

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Controllo delle emissioni gassose: corso sulla UNI EN 14181

Controllo delle emissioni gassose: corso sulla UNI EN 14181 Stampa
Giovedì 13 settembre 2012
Il controllo delle emissioni gassose riveste un’importanza fondamentale nella vita degli impianti termici industriali, in quanto un’eventuale difformità dalle prescrizioni può comportare ripercussioni molto significative.
La norma UNI EN 14181:2005 è l’indispensabile punto di partenza per poter cogliere la articolata struttura normativa relativa al monitoraggio delle emissioni gassose. Essa è infatti propedeutica alla comprensione delle numerose norme del settore e offre le chiavi di lettura necessarie per adempiere alle richieste delle direttive europee.
Il corso organizzato da UNI (vedi scheda >>), in calendario a Milano il 25 settembre, ha quindi lo scopo di illustrare la norma UNI EN 14181:2005 nella sua complessa articolazione. In particolare si cercherà di mostrare le ripercussioni di tale norma sugli aspetti pratici legati alla scelta, all’installazione e al mantenimento di un  moderno sistema di controllo automatico delle emissioni gassose.
Il corso prevede un test finale di apprendimento.
Le iscrizioni sono aperte.

Centro Formazione UNI
tel. 02 70024379 – 70024315
e-mail: formazione@uni.com

DiGiovanna Di Mauro

Sistri, novità tecniche dal 7 settembre (in attesa del ripristino)

Sistri, novità tecniche dal 7 settembre (in attesa del ripristino)

È entrato in vigore il 7 settembre 2012 il Dm 141/2012 che introduce semplificazioni procedurali nella disciplina del (nuovo) sistema di controllo telematico dei rifiuti, la cui operatività al momento è però sospesa.
Il Dm 25 maggio 2012, n. 141, che al momento non svolge effetti pratici operativi visto che il Dl “Crescita” 83/2012 ha sospeso l’operatività del Sistri e di tutti gli adempimenti informatici relativi fino a data da destinarsi, ma comunque anteriore al 30 giugno 2013, prevede tra le principali novità l’allungamento dei tempi per l’inserimento delle informazioni e delle nuove procedure per microraccolta, Raee e rifiuti sanitari. Tutte novità destinate ad avere applicazione solo una volta che il Sistri sarà ripristinato.
La previsione contenuta nel nuovo regolamento che prevede lo slittamento al 30 novembre 2012 del pagamento dei contributi 2012 al momento non può comunque trovare applicazione visto il palese contrasto con il Dl “Crescita”, norma di rango gerarchico superiore che prevede la sospensioneanche del contributo 2012.

DiGiovanna Di Mauro

Certificazione energetica in edilizia, sparisce l’autocertificazione

Certificazione energetica in edilizia, sparisce l’autocertificazione

(Francesco Petrucci)

Sarà precluso al proprietario dell’immobile in caso di vendita autodichiarare l’appartenenza alla classe energetica più bassa, evitando la certificazione del tecnico abilitato. Stanno arrivando le modifiche alle Linee guida nazionali sull’efficienza energetica in edilizia (Dm 26 giugno 2009).
Il provvedimento si è reso necessario dopo il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Ue del 26 aprile 2012 per l’incompleto recepimento della direttiva 2002/91/Ce (con Dlgs 192/2005). Lo schema di decreto interministeriale (sviluppo, trasporti e ambiente) diffuso in questi giorni, in particolare corregge una disposizione che aveva determinato i “warning” della Commissione Ue: la possibilità per il proprietario dell’immobile di autodichiarare la classe energetica (la più bassa, la G) dell’immobile senza ricorrere alla certificazione del tecnico abilitato.
Il provvedimento, che sarà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, definisce meglio anche gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili, nonché ruderi e immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”).

documenti di riferimento

Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia