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DiGiovanna Di Mauro

Sistri, MinAmbiente cambia le regole

Sistri, MinAmbiente cambia le regole

(Alessandro Geremei)

In attesa della definitiva decisione sulla operatività del nuovo sistema di controllo informatico dei rifiuti, arrivano dal MinAmbiente lesemplificazioni procedurali del “Tu Sistri” annunciate nei mesi scorsi; novità in vigore dal 7 settembre 2012.
Tra le principali novità del Dm 25 maggio 2012, n. 141, che aggiorna le regole stabilite dal Dm 52/2011 (“Tu Sistri”), si segnala l’allungamento dei tempi previsti per l’inserimento delle informazioni sulle movimentazioni dei rifiuti pericolosi, anche nel caso di temporanea interruzione del sistema, nonché per il trasbordo e le soste tecniche.
Gli impianti pubblici di trattamento potranno iscriversi in via semplificata, e nuove procedure vengono fissate per la microraccolta, la raccolta dei Raee e i rifiuti sanitari. I centri di raccolta campani vengono obbligati all’iscrizione.
Singolare appare infine lo slittamento al 30 novembre 2012 del termine per ilpagamento dei contributi, adempimento recentemente sospeso dal Governo — al pari dell’operatività dell’intero Sistri –  con il Dl 83/2012 (termine ultimo per la decisione, 30 giugno 2013).

documenti di riferimento

Dm Ambiente 25 maggio 2012, n. 141
Ulteriori modifiche al Dm 18 febbraio 2011, n. 52 recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cd. “Tu Sistri”)
fonte http://reteambiente.it/news/17161/sistri-minambiente-cambia-le-regole/
DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti di imballaggio, assimilazione a urbani solo se attivata raccolta differenziata

Rifiuti di imballaggio, assimilazione a urbani solo se attivata raccolta differenziata

(Francesco Petrucci)

I Comuni possono assimilare i rifiuti degli imballaggi secondari e terziari a quelli urbani solo nel caso in cui abbiano attivato la raccolta differenziata. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con ordinanza 9 luglio 2012, n. 11500.
Ai sensi del Dlgs 22/1997 (applicabile ratione temporis al caso di specie) ora sostituito dal Dlgs 152/2006, il Comune se non ha attivato la raccolta differenziata non può assimilare i rifiuti di imballaggi terziari e secondari agli urbani e l’eventuale regolamento è disapplicato dal Giudice. Il Collegio ha precisato, inoltre, che tali rifiuti non sono però di per sé esenti dalla Tarsu: a loro si applica quanto previsto per i rifiuti speciali (Dlgs 507/1993, articolo 62, comma 3).
La norma rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale o area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.

documenti di riferimento

Ordinanza Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11500
Rifiuti – Imballaggi secondari e terziari – Comuni – Assimilazione ai rifiuti urbani – Condizioni – Attivazione da parte del Comune della raccolta differenziata – Tarsu – Applicazione – Regime dei rifiuti speciali
Dlgs 15 novembre 1993, n. 507
Stralcio – Capo III – Tassa per i rifiuti solidi urbani
DiGiovanna Di Mauro

Discariche, Ue rettifica criteri per l’ammissibilità

Discariche, Ue rettifica criteri per l’ammissibilità

(Alessandro Geremei)
Sulla Guue del 4 settembre 2012 è stata pubblicata una rettifica alla decisione 2003/33/Ce relativa ai valori limite per il colaticcio, per il solfato e per i rifiuti granulari non pericolosi nelle discariche per inerti, pericolosi e non pericolosi.

Ad essere rettificato è il riferimento ai “componenti” contenuto nei punti 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1 dell’allegato alla decisione 2003/33/Ce, recante i “Criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche”.
Si ricorda che a livello nazionale i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono attualmente definiti dal DmAmbiente 27 settembre 2010, approvato proprio al fine di rendere maggiormente rispondente ai dettami comunitari stabiliti dalla decisione 2003/33/Ce sull’ammissione dei rifiuti nelle discariche (e dal regolamento 850/2004/Ce sulle sostanze inquinanti persistenti in particolare) la previgente disciplina contenuta nel Dm 3 agosto 2005.

DiGiovanna Di Mauro

Gestione dei rifiuti, alla Camera avanzano le novità

Gestione dei rifiuti, alla Camera avanzano le novità

(Francesco Petrucci)

È ripartita alla Commissione ambiente della Camera il 4 settembre 2012 la discussione su tre disegni di legge relativi alla gestione dei rifiuti, il più importante dei quali contiene le numerose modifiche alla Parte quarta del Dlgs 152/2006.
Il disegno di legge che modifica in diversi punti il Codice ambientale(Dlgs 152/2006) era già stato approvato dalla Camera in prima lettura il 16 febbraio 2012, poi dal Senato con modifiche il 9 maggio 2012, ed è tornato alla Camera per essere accorpato con altra proposta di legge di identico argomento. Tra le novità del provvedimento: sfalci e potature esclusi dai rifiuti, riciclo in situ dei materiali da scavo, semplificazione procedure per l’apertura di impianti di compostaggio di prossimità, riconoscimento di un prezzo superiore per il conferimento di rifiuti al riciclo piuttosto che al recupero energetico.
Gli altri due disegni di legge in discussione (già presentati nel 2010 e nel 2011), ora esaminati in abbinamento, integrano il comma 3 dell’articolo 184 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, includendo tra i rifiuti speciali sia i mozziconi delle sigarette sia la gomma da masticare. Previste regole per il corretto smaltimento e sanzioni per chi li disperde nel suolo.

DiGiovanna Di Mauro

Sottoprodotti di origine animale, pronte le sanzioni

Sottoprodotti di origine animale, pronte le sanzioni

(Alessandro Geremei)

Il CdM del 5 settembre 2012 ha approvato in via definitiva la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sanitaria Ue sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti 1069/2009/Ce e 142/2011/Ce previste dallo schema di Dlgs vanno da un minimo di 2mila a un massimo di 70mila euro; nel caso di violazioni reiterate è poi prevista la sospensione delle registrazioni e del riconoscimento di operatori, stabilimenti e impianti.
Per l’entrata in vigore del nuovo provvedimento bisogna attendere la pubblicazione in Gu, a seguito della quale andrà in soffitta il Dlgs 36/2005 (emanato sotto la vigenza del regolamento 1774/2002/Ce sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce con decorrenza 4 marzo 2011), con l’eccezione dell’articolo 10 sul materiale specifico a rischio e dell’articolo 11 in materia di sequestro e distruzione dei materiali di categoria 1 e 2.

documenti di riferimento

Regolamento Commissione Ue 142/2011/Ue
Campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Schema di Dlgs recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 1069/2009/Ce sui sottoprodotti di origine animale
Approvato in via preliminare dal CdM del 26 giugno 2012 e in via definitiva dal CdM del 6 settembre 2012
Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36
Regolamento 1774/2002/Ce – Disposizioni sanzionatorie