L’obbligo ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attivita’ professionale
Dal Consiglio nazionale dei chimici arrivano alcuni chiarimenti in merito all’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza che copra i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle proprie attività. Innanzitutto, precisa il Cnc, tale obbligo è collegato all’esercizio dell’attività professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di aziende o enti pubblici e privati, esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’azienda o dell’ente di appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad esempio per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’amministrazione o dall’ azienda.1
Le principali caratteristiche che il Consiglio nazionale dei chimici ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale dei chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
5) la cosiddetta deeming clause, cioè la possibilità di denunciare agli assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la cosiddetta continuous cover clause, ovvero l’obbligo per l’assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’assicurato disponga di valida copertura assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli assicuratori di dare disdetta per sinistro.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni “essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei chimici. Le clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.
Il Consiglio nazionale dei chimici, al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti all’albo di adempiere all’obbligo previsto dalla legge, ha analizzato alcune proposte pervenute da diversi operatori del settore, interloquendo con gli stessi per definire e migliorarne i contenuti I testi delle proposte di polizza esaminate sono disponibili nel sito internet del Consiglio alla sezione “Servizi agli iscritti”.
CONVENZIONE CON AEC BROKER
Scarica il documento relativo alla convenzione (*).
AEC BROKER
Caterina Luci
luci@aecunderwriting.it
Ufficio Aziende e Liberi Professionisti dell’Area Tecnica
AEC SpA – Lloyd’s Correspondent
Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma
Tel + 39 06 85332.309
Fax + 39 06 45582508
(*) All’interno della proposta AEC non sono allegate le tabelle tariffarie poiché la compagnia ritiene opportuno effettuare la quotazione economica solo attraverso la rete di collaboratori presenti sul territorio.
CONVENZIONE CON JANUA BROKER
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JANUA BROKER
Ugo Vezzoli
ugo.vezzoli@januabroker.it
cell. 335 5631412
Janua Broker SpA
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POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E INFORTUNI EMAPI
Polizza assicurativa volontaria EMAPI per l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura contro gli infortuni professionali ed extra professionali per tutti Chimici Iscritti e le loro famiglie.
Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito web Emapi o telefonare al numero 848.881166 (06.44250196 per il distretto di Roma e per i telefoni cellulari).
Le condizioni di assicurazione sono reperibili dal sito web di EMAPI.