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DiGiovanna Di Mauro

Designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici a norma dell’art. 8, comma 9 del DPR 7 agosto 2012, n. 137

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Curriculum vitae: Candidati ai Consigli di disciplina iscritti

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Dichiarazione sostitutiva per i candidati ai Consigli di disciplina iscritti all’albo dei Chimici ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Chimici

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Dichiarazione sostitutiva per i candidati ai Consigli di disciplina non iscritti all’albo dei Chimici ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Chimici

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Fac-simile di richiesta di candidatura

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DiGiovanna Di Mauro

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI CHIMICI APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, al fine di garantire
la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse
dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale.
REGOLAMENTO_CFP_definitiva_20131002

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XVI CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI

Chimica 2.0 – Catalizziamo la Crescita

Vecchie eccellenze e nuove frontiere della chimica italiana a due secoli dalla nascita di Raffaele Piria

Consiglio Regionale – Palazzo Campanella – Sala Calipari
Reggio Calabria, 29-30-31 maggio 2014
PROGRAMMA

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Assicurazione professionale chimici, chiarimenti dal Consiglio nazionale

L’obbligo ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attivita’ professionale
Dal Consiglio nazionale dei chimici arrivano alcuni chiarimenti in merito all’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza che copra i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle proprie attività. Innanzitutto, precisa il Cnc, tale obbligo è collegato all’esercizio dell’attività professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di aziende o enti pubblici e privati, esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’azienda o dell’ente di appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad esempio per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’amministrazione o dall’ azienda.1
Le principali caratteristiche che il Consiglio nazionale dei chimici ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale dei chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
5) la cosiddetta deeming clause, cioè la possibilità di denunciare agli assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la cosiddetta continuous cover clause, ovvero l’obbligo per l’assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’assicurato disponga di valida copertura assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli assicuratori di dare disdetta per sinistro.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni “essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei chimici. Le clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.
Il Consiglio nazionale dei chimici, al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti all’albo di adempiere all’obbligo previsto dalla legge, ha analizzato alcune proposte pervenute da diversi operatori del settore, interloquendo con gli stessi per definire e migliorarne i contenuti I testi delle proposte di polizza esaminate sono disponibili nel sito internet del Consiglio alla sezione “Servizi agli iscritti”.
CONVENZIONE CON AEC BROKER
Scarica il documento relativo alla convenzione (*).
AEC BROKER
Caterina Luci
luci@aecunderwriting.it
Ufficio Aziende e Liberi Professionisti dell’Area Tecnica
AEC SpA – Lloyd’s Correspondent
Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma
Tel + 39 06 85332.309
Fax + 39 06 45582508
(*) All’interno della proposta AEC non sono allegate le tabelle tariffarie poiché la compagnia ritiene opportuno effettuare la quotazione economica solo attraverso la rete di collaboratori presenti sul territorio.
CONVENZIONE CON JANUA BROKER
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JANUA BROKER
Ugo Vezzoli
ugo.vezzoli@januabroker.it
cell. 335 5631412
Janua Broker SpA
SEDE e Direzione Generale :
Via XX Settembre, 33/1 – 16121 Genova
Tel 010 29121.1 (centralino)
Fax 010 541649 – 010 583687
POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E INFORTUNI EMAPI
Polizza assicurativa volontaria EMAPI per l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura contro gli infortuni professionali ed extra professionali per tutti Chimici Iscritti e le loro famiglie.
Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito web Emapi o telefonare al numero 848.881166 (06.44250196 per il distretto di Roma e per i telefoni cellulari).
Le condizioni di assicurazione sono reperibili dal sito web di EMAPI.

DiGiovanna Di Mauro

Regolamenti Amministrativo e di Funzionamento dell’Ordine dei Chimici di Siracusa

Il Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Siracusa, con propria deliberazione del 20/11/12 ha approvato ed adottato il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Ordine” , ed il “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generaleche sono entrati in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti tenutasi il 04/06/13.
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Ordine
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale