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DiGiovanna Di Mauro

Commercio rifiuti, Albo gestori cambia requisiti responsabili tecnici

di Alessandro Geremei
Sale a quaranta (dalle dieci attuali) il numero di imprese iscritte nella categoria 8 dell’Albo che potranno affidare allo stesso “soggetto” esterno l’incarico di responsabile tecnico.
Lo ha stabilito il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con ladelibera n. 4 del 18 aprile 2012 di modifica della delibera 2/2010.
La novità arriva a seguito della sentenza 2013/2012 con la quale il Tar Lazio ha annullato la delibera 2/2010, laddove stabiliva – ante delibera 4/2012 — un limite esclusivamente quantitativo (10 imprese) al numero di soggetti che possono essere contemporanemente assistiti dallo stesso responsabile tecnico esterno.
A seguito dei rilievi del Tar, l’Albo gestori ha provveduto ad integrare tale limite quantitativo con profili di carattere dimensionale e qualitativo, stabilendo che all’interno del nuovo limite complessivo di quaranta imprese non più di cinque possano essere iscritte nella classe a), non più di dieci nella classe b), non più di venti nella classe c) e non più di trenta nella classe d).
documenti di riferimento
Area NormativaRifiutiAlbo gestori ambientali
Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 18 aprile 2012, n. 4
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 – Responsabile tecnico – Modifiche alla deliberazione n. 2/2010
Area NormativaRifiutiGiurisprudenza
Sentenza Tar Lazio 28 febbraio 2012, n. 2013
Deliberazione Albo gestori 15/2010 – Limitazione numerica all’assunzione dell’incarico di responsabile esterno – Parametro esclusivamente quantitativo – Congruità con le esigenze di proporzionalità – Non sussiste
Speciali
SPECIALE Albo gestori ambientali

fonte http://reteambiente.it/news/16594/commercio-rifiuti-albo-gestori-cambia-requisiti-r/

DiGiovanna Di Mauro

Gas fluorurati, l’Italia attua (con ritardo) la disciplina Ue

di Alessandro Geremei

Il Dpr 43/2012 detta le modalità attuative del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra, a più di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso; novità in vigore dal 5 maggio 2012.
Il Dpr 27 gennaio 2012, n. 43, individua le autorità competenti per diversi adempimenti previsti dalla disciplina (MinAmbiente, Ispra e Camere di commercio) e definisce le procedure da seguire per la designazione degli organismi (di certificazione, valutazione e attestazione), la tenuta dei registri e l’etichettatura delle apparecchiature. ,Un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate viene istituito presso il MinAmbiente.
Gli operatori italiani potranno finalmente essere certificati ex regolamento 842/2006/Ce, provvedimento con cui l’Ue punta a rendere sicuro l’utilizzo dei tre gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo) rientranti nel procollo di Kyoto. Le deroghe transitorie e le esenzioni sono contenute negli articoli 11 e 12.

DiGiovanna Di Mauro

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

scarica la Direttiva* radiazioni elettromagnetiche

*DIRETTIVA 2012/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2012
che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18 a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

DIRETTIVA 2012/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 19 aprile 2012che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18 a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

DiGiovanna Di Mauro

Federchimica: corso di formazione per dirigenti del settore chimico

Federchimica (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica), con la collaborazione di Certiquality ed Associazione Ambiente e Lavoro, organizza un corso di formazione per Dirigenti del settore chimico.

La formazione dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro è un obbligo di legge sancito dal D.Lgs. 81/2008. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro a carico del datore di lavoro e dello stesso dirigente.
Il corso, pertanto, pone come obiettivo principale una formazione adeguata per i dirigenti che hanno responsabilità in materia di sicurezza, per lo svolgimento della loro funzione, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. In particolare il corso è rivolto ai dirigenti di aziende chimiche, di aziende del macrosettore Ateco B-5 (chimica, petrolchimica, gomma, plastica); aziende che hanno rischi chimici o similari. Il corso, tuttavia, è indicato anche per altre figure professionali aziendali, che hanno compiti e responsabilità in tema di salute e sicurezza, ad esempio Rspp, medici competenti, responsabili di uffici legali e amministrativi.
Il corso, che si terrà il 16 e il 17 maggio in una località ancora da definire, è organizzato in 4 moduli da 4 ore ciascuno. La frequenza alle 16 ore didattiche e il superamento delle verifiche previste costituisce credito formativo permanente per la formazione dei dirigenti.
V.R.
fonte http://www.chimici.info/Corso-di-formazione-per-dirigenti-del-settore-chimico_community_news_x_2201.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_chimici_16_26_04_2012