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DiGiovanna Di Mauro

procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti da aziende italiane.

Decreto 20 marzo 2012

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modifiche al decreto 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti da aziende italiane.
(GU n. 90 del 17-4-2012)
IL DIRETTORE GENERALE  per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le Procedure nazionali per il rilascio della certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Suppl. ordinario dell’8 settembre 2010 – n. 213;
Considerata l’esigenza di rispettare gli impegni assunti in sede internazionale all’atto delle ratifica della Convenzione sulla Biodiversita’ Biologica e del Protocollo ASPIM della Convenzione di Barcellona, ribaditi con la Decisione VI/23 della Conferenza delle Parti Contraenti della Convenzione sulla Biodiversita’ Biologica l’Aja, 2002; e con l’adesione della Convenzione di Barcellona al programma GloBallast, per la prevenzione del trasferimento di specie aliene attraverso l’acqua di zavorra delle navi;
Considerata l’opportunita’ di anticipare i contenuti della futura strategia comunitaria sulle specie aliene invasive come indicato nel documento della Commissione COM(2008) 789 del 3 dicembre 2008 e dalle Council Conclusions del Consiglio Ambiente del 2 marzo 2009;
Considerato che i richiamati strumenti internazionali e comunitari vedono il trasferimento di specie attraverso l’acqua di zavorra delle navi come una delle principali minacce alla biodiversita’ marina;
Considerato che il trattamento a bordo delle acque di zavorra rappresenta il piu’ valido strumento per combattere il fenomeno del trasferimento di specie aliene attraverso l’acqua di zavorra delle navi;
Considerato che l’Organizzazione Marittima Internazionale ha piu’ volte raccomandato agli Stati di implementare al piu’ presto la Convenzione ed i suoi strumenti e linee guida;
Visto il regolamento B3 dell’Annesso che forma parte integrante della Convenzione, che prevede che le navi costruite nel 2012 o dopo il 2012 con una capacita’ di acqua di zavorra uguale o superiore a 5000 metri cubi debbano obbligatoriamente effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra secondo la Regola D2 del medesimo Annesso, regola che prevede l’utilizzo di un impianto di trattamento a bordo, a prescindere dalla entrata in vigore della Convenzione medesima;
Considerato conseguentemente l’impegno da parte dell’armamento di dotarsi gia’ dal 2012 di impianti di trattamento delle acque di zavorra a bordo a prescindere dall’entrata in vigore della Convenzione;
Ritenuto, per le ragioni esposte di coerenza con le deliberazioni assunte sul tema dal Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’Organizzazione Marittima Internazionale,indispensabile assicurare la possibilita’ di certificare, come gia’ avvenuto in molti Paesi comunitari, gli impianti di trattamento delle navi, ancorche’ nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione, non siano stati ancora inseriti negli allegati della Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo e successive modifiche;
Ritenuto necessario procedere ad una modifica del Decreto per consentirne una tempestiva applicazione nelle more dell’inserimento degli impianti di trattamento negli allegati della Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo e successive modifiche, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche.
Visto il verbale redatto in data 16 febbraio 2012 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all’Amministrazione in data 27 febbraio 2012
Decreta:
Articolo unico
Modifiche al decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane

L’art. 2 del decreto dirigenziale 16 giugno 2010 Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Suppl. ordinario dell’8 settembre 2010 – n. 213 e’ cosi’ sostituito:
1. Le societa’ produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ottenere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche.
2. L’O.N. deve eseguire le prove a mare previste nell’allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave da questo classificata.
3. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell’istanza e della documentazione, in formato cartaceo ed in formato elettronico, viene inviata all’Amministrazione a cura dell’ O.N.
4. L’Amministrazione procede ad effettuare le verifiche sulle attivita’ dell’O.N. di cui all’art. 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all’art. 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli Allegati 1 e 2 del presente Decreto.
Roma, 20 marzo 2012
Il direttore generale della protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Grimaldi
Il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Pujia
fonte http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-20-marzo-2012

DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti. Discarica classificazione e regole tecniche applicabili

TAR Marche Sez. I n.150 del 24 febbraio 2012

Rifiuti. Discarica classificazione e regole tecniche applicabili
Una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi, ma ciò non incide per un verso sulla classificazione dell’impianto, per altro verso sull’individuazione delle regole tecniche che disciplinano la progettazione e la realizzazione dell’impianto stesso.
leggi sentenza su http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7965:rifiuti-discarica-classificazione-e-regole-tecniche-applicabili&catid=83&Itemid=30
DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti. Deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido

Cass. Sez. III n. 12476 del 3 aprile 2012 (Ud. 15 dic. 2011) liquidi incontrollati sono rifiuti

Pres. Mannino Est. Rosi Ric. Gulino
Rifiuti. Deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido
Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un’impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nei sottosuolo o nella rete fognaria), tanto che il reato non può essere escluso neppure in presenza di un’autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto e l’attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido
fonte http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8019:rifiuti-deposito-incontrollato-di-rifiuti-allo-stato-liquido&catid=155&Itemid=30
DiGiovanna Di Mauro

I resti di agrumi in stato di decomposizione sono da considerarsi rifiuti

Cass. Sez. III n. 12469 del 3 aprile 2012 (Ud. 15 dic. 2011) agrumi rifiuti
Pres. Mannino Est. Rosi Ric. Sentineri
Rifiuti.  Resti di agrumi in stato di decomposizione
Sono  da considerarsi rifiuti, rientranti pertanto nella disciplina di cui al d.lgs n. 1S2 del 2006, gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di decomposizione, in quanto gli stessi non sono qualificabili né  come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di  un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione

DiGiovanna Di Mauro

Revocato il riconoscimento dell’acqua di sorgente «Valpura» al fine dell’imbottigliamento e della vendita.

Ministero della Salute

DECRETO 29 marzo 2012

Revoca del decreto 9 ottobre 2003 di riconoscimento dell’acqua di sorgente «Valpura», in Cadorago, ai fini dell’imbottigliamento e la vendita. (12A04329) (G.U. Serie Generale n. 92 del 19 aprile 2012)
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
              della sanita' pubblica e dell'innovazione
  Vista  la  domanda  in  data  21  febbraio  2011  -  integrata  con
successive note del 22 marzo 2011 e del 29 dicembre  2011  -  con  la
quale la societa' Spumador S.p.A. con sede in  Cadorago  (Como),  via
Alla Fonte, 13, ha chiesto  il  riconoscimento  come  acqua  minerale
dell'acqua  di  sorgente  «Valpura»  che  sgorga  nell'ambito   della
concessione mineraria sita nel territorio dei comuni  di  Cadorago  e
Lomazzo (Como) e la contestuale revoca del riconoscimento come  acqua
di sorgente;
  Esaminata la documentazione prodotta;
  Preso atto che il Settore ecologia ed ambiente della  provincia  di
Como con nota n. 38259 del 2 agosto 2010  ha  comunicato  il  proprio
parere  favorevole  alla  variazione  del  riconoscimento  dell'acqua
Valpura da acqua di sorgente ad acqua minerale;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  9  ottobre  2003,  n.   3515   di
riconoscimento dell'acqua di sorgente «Valpura» in comune di Cadorago
(Como) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1
  1.  Il  decreto  dirigenziale  9   ottobre   2003,   n.   3515   di
riconoscimento dell'acqua di sorgente «Valpura» in comune di Cadorago
(Como) al fine dell'imbottigliamento e della vendita e' revocato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Copia del presente decreto sara' trasmesso alla  societa'  titolare
ed ai competenti organi regionali.
    Roma, 29 marzo 2012
                                     Il capo del dipartimento: Oleari