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DiGiovanna Di Mauro

15/01/2012 Sicurezza sul Lavoro: pubblicati gli Accordi Stato Regioni in materia di formazione

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 11 gennaio 2012, n. 8, entrano immediatamente in vigore (salvo obblighi particolari esplicitati negli accordi) i due nuovi accordi Stato Regioni in materia di formazione, rispettivamente:

  • Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • Accordo per la formazione dei lavoratori (incluse specifiche indicazione per dirigenti e preposti)

I due accordi erano previsti rispettivamente nell’art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.
FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: l’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.
I percorsi formativi saranno costituiti sempre da 4 moduli, aventi rispettivamente contenuti di carattere: normativo, gestionale, tecnico, relazionale.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti, in attesa dell’elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute sul lavoro dei criteri del “formatore per la salute e sicurezza”, i corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate, un’esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza.
Al termine del percorso formativo dovrà essere somministrata una prova di verifica con colloquio o test obbligatorio, alternativi fra loro.
Secondo le prime indicazioni trapelate, l’organizzazione dei corsi dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  • numero massimo di partecipanti pari a 35;
  • assenze ammesse pari al 10% del monte ore complessivo.

L’aggiornamento periodico quinquennale, che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, avranno durata rispettivamente di:

  • 8 ore per il rischio “basso”
  • 12 ore per il rischio “medio”
  • 16 ore per il rischio “alto”

Le aziende vengono infatti ora classificate in tre categorie:

  1. Attività a rischio basso: commercio, artigiani, alberghi, servizi
  2. Attività a rischio medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione
  3. Attività a rischio alto: industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, conciario, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, energia, rifiuti, chimica, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale residenziale.

Per i datori di lavoro già formati secondo le indicazioni del D.M. 16/01/1997, l’obbligo di aggiornamento quinquennale si calcola a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Precisazione importante: la formazione prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, svolta secondo l’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/06, è alternativa a quella prevista nel presente accordo.
ACCORDO SULLA FORMAZIONE PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTI
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori”: l’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoria qualora questi stessi soggetti svolgano attività lavorative in “ambienti confinati”).
L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.
Anche per la formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, i docenti dovranno dimostrare un’esperienza di almeno 3 anni.
L’organizzazione della formazione dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:

  • la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
  • la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
  • la tenuta di un registro dei presenti;
  • l’obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
  • la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.

PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell’art. 37, costituito da due moduli:

  1. Modulo di “formazione generale”, di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  2. Modulo di “formazione specifica”, sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).

Tale formazione è da considerarsi “di base”: a questa dovrà aggiungersi la formazione “specifica” per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l’uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l’addestramento è da considerarsi “aggiuntivo” ai percorsi formativi individuati dall’accordo.
Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell’accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.
FORMAZIONE PER I PREPOSTI
La formazione per i preposti, definiti nell’art. 2 comma 1, del D.Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI
La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori precedentemente descritta ed è strutturata su 4 moduli, rispettivamente aventi contenuti:

  1. giuridico, normativo
  2. gestionale e di organizzazione della sicurezza
  3. valutazione dei rischi
  4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata minima della formazione è di 12 ore. Al termine della stessa dovrà essere effettuata una verifica di comprensione per mezzo di colloquio o test.
AGGIORNAMENTO PERIODICO
Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento di 8 ore con cadenza quinquennale.
SINP
Nella stessa seduta la Conferenza Stato Regioni ha reso il proprio parere sullo Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.

DiGiovanna Di Mauro

15/01/2012 Guida EU-OHSA su come incentivare sicurezza e salute sul lavoro



Pubblicato da EU-OSHA il manuale “How to create economic incentives in occupational safety and health: A practical guide” (Come creare incentivi economici per la salute e sicurezza sul lavoro, una guida pratica).
La guida è basata sui lavori preparatori realizzati da trentuno membri del Gruppo degli esperti per gli incentivi che opera all’interno di EU-OSHA stessa e che raccoglie i contributi di esperti provenienti da una ventina di stati europei più Canada e USA.
Tra i fattori di maggiore successo dei programmi di incentivi c’è quello di non premiare solamente risultati pregressi ma di favorire gli investimenti delle aziende in misure di prevenzione che possano ridurre gli infortuni nel futuro. Importante poi prevedere un sistema che tenga conto delle imprese di tutte le dimensioni e che presti attenzione alle esigenze specifiche delle PMI.

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13/01/2012 Corso intensivo SISTRI E MUD a Milano il 22 febbraio 2012

22 FEBBRAIO 2012 aMILANO

Grand Hotel Doria

(pressi stazione Centrale)

I recenti rinvii sia della data della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti –
comunicazione sistri oppure Modello Unico di Dichiarazione ambientale, sia dell’avvio
della fase di piena ed esclusiva operatività del SISTRI, consentono di comprendere
e di valutare dettagliatamente le modifiche introdotte negli ultimi mesi alle modalita’
di documentazione della corretta gestione dei rifiuti. Durante il corso verranno esposti
anche i principali problemi ai quali non e’ ancora stata fornita soluzione, analizzando
le modalita’ operative attraverso le quali ridurre al minimo i possibili impatti organizzativi
sull’impresa o sull’ente, con particolare riferimento ai recentissimi DPCM 23.12.11 (nuovo MUD)
ed al DM 10.11.11, n. 219 (modifiche ed integrazioni al SISTRI).
Docente: Paolo PIPERE
Per consultare il programma >>

Segreteria Organizzativa

TuttoAmbiente Srl
Segreteria Organizzativa:
Via Cavour, n. 40, 29121, Piacenza Tel. 0523.315305; fax 0523.319308.
convegni@tuttoambiente.it

DiGiovanna Di Mauro

10/01/2012 Febbraio a Tormina per workshop su SITI CONTAMINATI

SiCon 2012 si svolgerà nei giorni 9-11 febbraio 2012 presso l’Hotel Villa Diodoro di Taormina (ME).
link: http://w3.uniroma1.it/sicon2012/registrazione.html
Il SiCon, le cui prime due edizioni si sono svolte a Roma nel febbraio 2010 e a Brescia nel febbraio 2011, è organizzato dai gruppi di Ingegneria Sanitaria-Ambientale di Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Catania e SAPIENZA Università di Roma in collaborazione con l’ANDIS(Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale), il GITISA (Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria-Ambientale) ed il CSISA Onlus (Centro Studi di Ingegneria Sanitaria Ambientale) di Catania.
Il SiCon è un’occasione di proficuo confronto tra gli operatori del settore e vuole mettere a disposizione dei partecipanti un ampio quadro di quanto è stato ad oggi realizzato nel campo delle bonifiche, con specifico risalto agli aspetti tecnico-operativi. Con questo obiettivo, saranno illustrati (anche nel dettaglio costruttivo/gestionale) casi di studio di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati a scala industriale.
Nell’ambito dell’evento interverranno esperti nel settore delle bonifiche di terreni, acque sotterranee e sedimenti.
Il programma preliminare del Workshop prevede le seguenti sessioni:

  • Bonifica dei siti contaminati: stato dell’arte
  • Messa in sicurezza e bonifica di acquiferi contaminati
  • Messa in sicurezza e bonifica di terreni contaminati
  • Bonifica di sedimenti contaminati
  • Bonifica e recupero funzionale dei siti di discarica
  • Risarcimento del danno ambientale associato ad eventi di contaminazione.



DiGiovanna Di Mauro

08/01/2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012”

Fonte

Sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012”.

Il modello di cui al decreto sara’ utilizzato  per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011, da parte dei seguenti soggetti interessati:
• Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane
• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento
• CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale dovranno presentare la dichiarazione SISTRI, ai sensi del DM 52/2011.
La scadenza per tutte le comunicazioni è il 30 aprile 2012.
Rispetto agli obblighi previsti nel 2011 possiamo così riassumere affinità e divergenze:
• le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei  gestori di veicoli fuori uso,  rimangono immutate con la sola prevista introduzione del nuovo codice ISTAT ATECO 2007.
• per quanto riguarda i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di finanziamento, le modalità le modalità di compilazione e trasmissione rimangono immutate.
• per quanto riguarda il CONAI vengono modificate le schede per la compilazione, con la previsione di una sezione specifica.
• per quanto riguarda i Comuni, o loro Consorzi e/o Comunità Montane, vengono modificate le schede e viene previsto l’obbligo di compilazione via telematica. La spedizione della dichiarazione potrà avvenire o via telematica con firma digitale o stampando le schede generate dalla procedura e trasmettendole alla Camera di commercio su supporto cartaceo.
SCHEMA