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DiGiovanna Di Mauro

Autorizzazione Unica: approvato il Regolamento

fonte Aggiornamento Normativo – Autorizzazione Unica: approvato il Regolamento 1266

Tra i diversi provvedimenti, su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

L’autorizzazione unica deve essere rilasciata da un unico ente e sostituire gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale; il procedimento inoltre deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

L’articolo 3 individua i soggetti (microimprese, piccole e medie imprese; sono esclusi tra l’altro gli impianti soggetti alla disciplina dell’AIA) che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed titoli abilitativi ambientali (circa sette) che, a seguito della presentazione dell’istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall’autorizzazione unica.

L’articolo 4 disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. Il comma 1 individua le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda, mentre i successivi commi 2, 3, 4 e 5 regolamentano l’istruttoria e la fase decisoria del procedimento, prevedendo allo scopo di accelerare e semplificare il procedimento in particolare: l’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l’ipotesi di integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del temine a tal fine stabilito; l’introduzione di un termine massimo di trenta giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata. Il ricorso alla conferenza di servizi è previsto soltanto nel caso in cui l’autorizzazione unica ambientale riguardi il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni.

Il comma 7 individua lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e documentazione tra soggetto richiedente e autorità competente; quindi le imprese non dovranno più rivolgersi alle amministrazioni.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda l’Autorizzazione unica ambientale deve essere rilasciata. In caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi.

L’art. 7 disciplina la materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; l’impresa o il gestore dell’impianto tramite il SUAP può richiedere l’adesione alle autorizzazioni di cui all’art. 272 del d.lgs 152/06.

DiGiovanna Di Mauro

REACH: 10 sostanze SVHC prioritarie per l’autorizzazione

fonte Aggiornamento Normativo – REACH: 10 sostanze SVHC prioritarie per l’autorizzazione 1256
ECHA ha individuato 10 sostanze SVHC come prioritarie per l’inserimento nell’allegato XIV di REACH, ovvero nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Le sostanze sono tutte cancerogene o tossiche per la riproduzione e usate in applicazioni con potenziale esposizione per il lavoratore.
La decisione finale in merito all’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV sarà presa dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo.

# Substance name andSVHC property EC number Uses in the scope of authorisation  (examples)
1 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) (carcinogenic) 500-036-1 Hardener for epoxy resins; curing agent for polymers
2 Arsenic acid (carcinogenic) 231-901-9 Used to modify properties of glass and in the production of printed circuit boards
3 Dichromium tris (chromate) (carcinogenic) 246-356-2 Anti-corrosion surface treatments of steel and aluminium in the construction and the aeronautic sectors
4 Strontium chromate (carcinogenic) 232-142-6 Anti-corrosion coatings in the aeronautic/aerospace,  coil coating and vehicle coating sectors
5 Potassium hydroxyoctaoxodi-zincatedichromate (carcinogenic) 234-329-8 Anti-corrosion coatings in the aeronautic/aerospace and vehicle coating sectors
6 Pentazinc chromate octahydroxide (carcinogenic) 256-418-0 Anti-corrosion coatings in the vehicle coating and the aeronautic/aerospace sectors
7 Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) (toxic for reproduction) 203-924-4 Primarily used as a reaction solvent or process chemical in distillation applications; further in batteries and in the production of plastics
8 N,N-dimethylacetamide (DMAC) (toxic for reproduction) 204-826-4 Solvent in synthesis, the production of synthetic fibres,  in industrial coatings, paint strippers, insulation paper,  films and membranes
9 1,2-dichloroethane (EDC) (carcinogenic) 203-458-1 Solvent in the manufacture of fine chemicals and pharmaceuticals and in mixtures for biochemical applications
10 2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA) (carcinogenic) 202-918-9 Curing agent in resins and in the production of polymer articles
DiGiovanna Di Mauro

Corso ad Arezzo: “Alimenti sicuri, dall’autocontrollo alla verifica, sistemi e soluzioni per una corretta gestione”

Con la presente CSA srl informa che sono aperte le iscrizioni per il corso di perfezionamento in Igiene degli Alimenti “ Alimenti sicuri, dall’autocontrollo alla verifica, sistemi e soluzioni per una corretta gestione” in collaborazione con IZSLT e patrocinato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Arezzo , il corso si terrà nei giorni 5 – 6 – 12 – 13 aprile 2013  ad Arezzo.
Corso accreditato ECM (29,7 ECM) per le figure professionali di: biologi, medici (specializzazioni: microbiologia e virologia; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; scienza dell’alimentazione e dietetica), veterinari, tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio biomedico, tecnologi alimentari.
DiGiovanna Di Mauro

Gli impianti della Sicilia orientale a rischio sismico

Sono 1.100 gli impianti chimici a rischio sismico

La zona piu’ esposta, hanno spiegato gli esperti nel corso di un convegno, e’ la Sicilia orientale

Di 
Pubblicato sul Canale COMMUNITY NEWS il 14 febbraio 2013
Sono circa 1.100 gli impianti a rischio di incidente rilevante (Rir) in Italia e l’area più esposta è quella della Sicilia orientale, con i petrolchimici di Priolo Gargallo e di Milazzo. Sono questi alcuni temi discussi nel corso di un convegno sulla sicurezza sismica degli impianti chimici, organizzato dall’Enea a Roma in collaborazione con il Glis (Gruppo di lavoro isolamento sismico).
L’Enea ha avviato da tempo una discussione nell’ambito della comunità scientifica per porre in evidenza la necessità di valutare accuratamente la vulnerabilità delle strutture e dei componenti. Sulla base di queste analisi si potrà avviare un programma per l’adeguamento sismico degli impianti esistenti, partendo dalle situazioni più a rischio di incidente, che saranno valutate in funzione della pericolosità sismica, della vulnerabilità degli impianti e delle potenziali conseguenze dannose sulla popolazione e sull’ambiente.
“Il problema della sicurezza degli impianti in Italia è un aspetto che non possiamo affatto sottovalutare – osserva Giovanni Lelli, commissario dell’Enea -, dato che quasi tutto il nostro territorio è esposto al rischio sismico. La consapevolezza della vulnerabilità del nostro territorio richiede una cultura della prevenzione e l’attuazione di interventi di messa in sicurezza, i cui costi sono nettamente inferiori a quelli necessari per la bonifica e la ricostruzione dopo un incidente, senza contare le perdite connesse alla destabilizzazione del ciclo economico-produttivo”.
Alessandro Martelli, presidente Glis, denuncia il fatto che “non esista una normativa specifica per laprogettazione degli impianti chimici” e soprattutto che manchi “un’analisi della vulnerabilità dell’esistente. Se, per esempio, si ripetesse il terremoto del 1693 nella piana di Catania – osserva Martelli – avremmo il più grave disastro ambientale del Mediterraneo”.
fonte http://www.chimici.info/sono-00-gli-impianti-chimici-a-rischio-sismico_community_news_x_2453.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_chimici_6_14_02_2013
DiGiovanna Di Mauro

Trasporto dei rifiuti pericolosi tra Formulario Identificazione Rifiuti e D.d.T. merci pericolose

Il trasporto dei rifiuti pericolosi tra Formulario Identificazione Rifiuti e D.d.T. merci pericolose

Il trasporto dei rifiuti pericolosi è disciplinato dall’art. 193 del D.Lgs 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, norma nazionale emanata in attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale.
Il documento che accompagna il trasporto, ovvero il formulario di identificazione del rifiuto trasportato, il cui modello è stato definito con il DM 145/1998 in attuazione del D.Lgs 22/97 c.d. “Decreto Ronchi”, deve riportare le informazioni richieste dallo stesso art. 193 T.U.A.
Il comma 5 dell’art. 193, D.Lgs. 152/2006, prevede l’emanazione di in regolamento attuativo, nelle more vigono le disposizioni del D.M. 1° aprile 1998, n. 145.
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto pericoloso trasportato deve essere completato dalle informazioni previste dalla normativa sul trasporto su strada delle merci pericolose, infatti, l’art. 3 del D.M. 145/1998 prevede :”Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose,, ove prevista dalla normativa vigente, ….” , quindi la disposizione ministeriale rimanda a quanto previsto dalla normativa ADR  relativamente alla documentazione necessaria per il trasporto di merci pericolose, così come rimanda a quanto previsto dal Reg. 259/93 (oggi sostituito dal Reg. 1013/2006 e s.m.i.) per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, e poi prosegue : “il formulario di cui all’art. 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati” , l’art. 1 approva la modulistica del nuovo FIR in sostituzione della precedente “Bolla Ecologica”.
La normativa tecnica ed internazionale sul trasporto delle merci pericolose su strada – ADR, al Cap. 5.4.1.4 Forma e lingua, così dispone:
Il documento contenente le informazioni del 5.4.1.1 (Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto) e 5.4.1.2(informazioni addizionali o speciali richieste per certe classi) può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro modo di trasporto.
al Cap. 5.4.1.4.2. dispone: “Le informazioni sui pericoli presentati dalle merci da trasportare (conformemente alle indicazioni del 5.4.1.1) possono essere incorporate o combinate ad un documento di trasporto o ad un documento di uso corrente relativo alle merci.”
Quindi l’ADR, fa salva l’altra documentazione (disciplinata da altre norme) richiesta per il trasporto di merci (i rifiuti sono giuridicamente equiparati alle merci – CGE causa C-2/90) purché contenenti le informazioni richieste dal Cap. 5.4.1.1 e 5.4.1.2., e possono essere incorporate o combinate, ovvero integrate ad un documento di trasporto in uso corrente e relativo al trasporto delle merci, pertanto, lo speditore (produttore dei rifiuti)  e trasportatore possono utilizzare il FIR per il trasporto rifiuti contenenti sostanze o costituiti da merci pericolose purché integrato delle informazioni richieste dall’ADR.
L’art. 3 del D.M. 145/98 non poteva che “fare salve” le disposizioni dell’ADR in merito alla documentazione, non avrebbe potuto derogare ad un accordo internazionale (recepito in Italia con i diversi DD.MM nella sua interezza), che dispone in merito alla Forma del documento di trasporto delle merci pericolose equiparandolo ad altri documenti in uso corrente nei diversi Paesi aderenti all’accordo internazionale, lasciando comunque facoltà agli operatori di beneficiare o meno di tale agevolazione, inoltre, non esiste una norma interna che vieta l’applicazione del Cap. 5.4.1.4 – ADR .
Deve inoltre aggiungersi che il trasporto dei rifiuti è disciplinato da una norma speciale, il D.Lgs 152/2006, il rifiuto anche se pericoloso continua ad essere sottoposto a detta norma, supportata dalle diverse norme tecniche, che hanno nei confronti del T.U.A. soltanto una funzione coadiuvante, come l’ADR , il Codice della Strada o il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, senza però intaccarne la “specialità”.
A cura di Luca D’Alessandris
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte,  è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/il-trasporto-dei-rifiuti-pericolosi-tra-formulario-identificazione-rifiuti-e-ddt-merci-pericolose/