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DiGiovanna Di Mauro

Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, decreto del 26/04/2013

Decreto 26 aprile 2013
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformita’ ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
(GU n.110 del 13-5-2013)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
Visto, in particolare, l’art. 12, comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, che prevede che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministero delle attivita’ produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) siano disciplinate le procedure nonche’ i requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione degli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione della conformita’ di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006 recante modifiche dell’allegato I – parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed in particolare il capo III – Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario;
Considerato che il regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda che “lo scopo dell’accreditamento e’ attestare in modo autorevole la competenza di un organismo ad eseguire attivita’ di valutazione della conformita’” e che “gli Stati membri non dovrebbero mantenere piu’ di un organismo nazionale di accreditamento e dovrebbero garantire che tale organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l’obiettivita’ e l’imparzialita’ delle sue attivita’”;
Considerato che l’art. 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento;
Visto il decreto del 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, della difesa, recante la designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento e vigilanza del mercato, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la convenzione stipulata in data 11 novembre 2011 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’organismo nazionale italiano di accreditamento Accredia per svolgere attivita’ di accreditamento di organismi che effettuano valutazioni di conformita’ ai fini della direttiva 2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, le procedure e i requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione degli organismi di certificazione per l’espletamento delle attivita’ di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del suddetto decreto legislativo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Organismo di certificazione: l’organismo che mediante tarature, prove, certificazioni, ispezioni e, previa autorizzazione, svolge le procedure di valutazione di conformita’ di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
b) Organismo nazionale italiano di accreditamento: l’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99;
c) Procedure di valutazione della conformita’: procedimenti previsti dall’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato 1, parte b) del medesimo decreto, atti a certificare la conformita’ delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto per una o piu’ procedure elencate di seguito:
1) Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli prevista nell’allegato VI del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
2) Procedura di verifica dell’esemplare unico prevista nell’allegato VII del suddetto decreto;
3) Procedura di garanzia di qualita’ totale prevista nell’allegato VIII del suddetto decreto;
d) Autorizzazione: il provvedimento rilasciato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con cui gli organismi di certificazione che ne facciano richiesta sono dichiarati idonei ad espletare le procedure di valutazione della conformita’;
e) Accreditamento: l’attestazione da parte dell’organismo nazionale di accreditamento atta a certificare che un determinato organismo di valutazione della conformita’ soddisfa i criteri necessari per svolgere una o piu’ specifiche procedure di valutazione della conformita’;
f) Notifica: la procedura atta all’inserimento degli organismi di certificazione nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
Art. 3
Procedura di accreditamento
1. La richiesta di accreditamento ai fini della direttiva 2000/14/CE deve essere indirizzata alla sede dell’organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. L’accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale italiano di accreditamento costituisce requisito obbligatorio per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni e la conseguente notifica alla Commissione europea prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. L’organismo nazionale italiano di accreditamento valuta l’idoneita’ degli organismi di certificazione che ne fanno domanda a svolgere l’attivita’ di valutazione della conformita’. In caso di esito positivo, l’organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia il certificato di accreditamento relativo ad una o piu’ procedure di valutazione della conformita’ oggetto della richiesta. Le procedure di accreditamento dovranno essere tali da accertare il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, anche con specifico riferimento alle capacita’ tecniche.
4. L’organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia i certificati di accreditamento secondo le proprie modalita’ e procedure.
5. Per ciascuna procedura di accreditamento, l’organismo nazionale italiano di accreditamento svolge le seguenti attivita’:
a) esame documentale con redazione del relativo rapporto;
b) verifica presso la sede dell’organismo di certificazione e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento e redazione dei relativi rapporti;
c) visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento.
6. L’organismo nazionale italiano di accreditamento effettua, secondo le proprie procedure e modalita’, sorveglianza periodica sugli organismi di certificazione ai quali ha rilasciato il certificato di accreditamento. Qualora durante queste attivita’, o nelle verifiche di rinnovo, lo stesso organismo nazionale italiano di accreditamento accerti che l’organismo di certificazione accreditato non e’ piu’ idoneo a svolgere la specifica attivita’ di valutazione della conformita’ o ha commesso una violazione dei suoi obblighi adotta tutte le misure ritenute opportune, informandone tempestivamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 4
Procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione di cui all’art. 12, comma 1 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo di certificazione, deve essere indirizzata a: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale delle valutazioni ambientali.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione gli organismi di certificazione devono presentare:
a) domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo regolarizzata mediante marca da bollo di importo pari ad € 14,62, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 (Disciplina dell’imposta di bollo), e successive modifiche e integrazioni;
b) certificato di accreditamento in corso di validita’, o comunicazione sostitutiva, emesso dall’organismo nazionale italiano di accreditamento;
c) documenti elencati nell’allegato IX, parte B del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Tale documentazione puo’ essere presentata anche su supporto informatico ai sensi e nelle modalita’ previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
d) quietanza di pagamento della tariffa ai sensi dell’art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette il decreto di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini della notifica.
4. Alla scadenza dell’autorizzazione l’organismo di certificazione, ai fini del rinnovo, e’ tenuto a presentare l’aggiornamento della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 5
Notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di certificazione, anche ai fini dell’assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico denominato NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
2. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l’elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.
3. Eventuali modifiche relative ai dati presenti sulla banca dati NANDO e successive alla assegnazione del numero di identificazione ai sensi dell’art. 7, comunicate dall’organismo di certificazione e autorizzate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono comunicate da quest’ultimo al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell’aggiornamento della relativa notifica.
Art. 6
Provvedimenti sanzionatori
1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita’ di autorita’ di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla sospensione dell’autorizzazione qualora:
a) l’organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
b) e’ sospeso il certificato di accreditamento da parte dell’organismo di accreditamento. In tal caso e’ fissato un termine concordato con l’organismo nazionale italiano di accreditamento per ricevere eventuali elementi giustificativi.
2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita’ di autorita’ di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla revoca dell’autorizzazione qualora:
c) si accertino gravi e reiterate irregolarita’ da parte dell’organismo di certificazione, come previsto dall’art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
d) si riscontri, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, la sopravvenuta mancanza da parte dell’organismo di certificazione dei requisiti prescritti;
e) l’organismo di accreditamento revochi il Certificato di accreditamento;
f) l’organismo di certificazione non ottemperi nei modi e nei tempi prescritti a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L’organismo nazionale italiano di accreditamento da’ immediata comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avvenuta riduzione, revoca, sospensione o mancata richiesta di rinnovo del certificato di accreditamento, al fine dell’espletamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7
Variazioni dati societari contenuti nel decreto di autorizzazione
1. Gli organismi di certificazione comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare eventuali variazioni significative della composizione societaria, trasferimenti della titolarita’ dell’autorizzazione ad un nuovo soggetto giuridico, modifiche della ragione sociale o cessioni di ramo d’azienda ad altri organismi di certificazione. In tale ipotesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l’autorizzazione, e provvede alla comunicazione di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 8
Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2013 decade l’autorizzazione per tutti gli organismi di certificazione che non abbiano ottenuto l’accreditamento.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Gli oneri per il rilascio dell’autorizzazione e della notifica ed ai successivi rinnovi sono a carico dell’organismo di certificazione, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Nelle more dell’emanazione del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall’art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e’ sospeso il versamento delle tariffe relative alle sole spese per le procedure connesse al rilascio dell’autorizzazione e della notifica.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall’art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, gli organismi di certificazione provvedono a regolarizzare, secondo le indicazioni che saranno contenute nel decreto stesso, il versamento delle tariffe sospese ai sensi del comma 2.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprlile 2013
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Clini
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

DiGiovanna Di Mauro

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA: La gestione dei rifiuti

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALIZZATALa gestione dei rifiuti è uno dei temi più colpiti dalla normativa che spesso disorienta i soggetti che si trovano ad operare in tale delicato settore.
Dalla produzione alla destinazione finale, tanti sono gli adempimenti da seguire – dalla corretta classificazione, alla tracciabilità, al rispetto delle autorizzazioni – risultando imprescindibile chiarire “chi” fa “cosa”.
Ambiente Legale, da anni vicina alle aziende, intende pertanto offrire un’intera giornata formativa in cui si analizzerà l’intera filiera del rifiuto, mettendo in evidenza le responsabilità nonché i rimedi per mettersi al riparo dalle pesanti sanzioni, oggi aggravate dall’introduzione dei reati ambientali all’interno del catalogo dei reati ex d.lgs. 231 del 2001 sulla base dei quali scatta – oltre alla responabilità del trasgressore – anche quella della società che dovrà pertanto rispondere con il proprio patrimonio dei reati commessi.
Ampio spazio ai casi pratici.


PROGRAMMA DEL CORSO

  • Introduzione normativa
  • Le nuove definizioni (tra cui il nuovo “deposito temporaneo” e i nuovi  “rifiuti pericolosi”)
  • La classificazione dei rifiuti
  • Cosa è rifiuto
    • Il dibattito giurisprudenziale sul 19.12.12
  • Cosa non è rifiuto:
    • sottoprodotti
    • end of waste
      • la preparazione per il riutilizzo è un’operazione di recupero?
    • esclusioni
  • La responsabilità nella gestione dei rifiuti: quale art. 188?
  • La responsabilità del produttore
    • Il principio di corresponsabilità
    • La responsabilità dell’amministratore
    • La responsabilità dell’impresa
    • La responsabilità del delegato SISTRI
  • Le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti:
    • L’autorizzazione ordinaria
    • L’autorizzazione semplificata
    • La nuova autorizzazione unica per le PMI
    • L’Albo Nazionale Gestori Ambientali
  • La tracciabilità dei rifiuti
    • Il problema della disciplina transitoria, quali sono le norme ad oggi vigenti?
    • Il registro di carico e scarico
    • Il formulario
    • Il SISTRI
    • Il Mud e la Dichiarazione Sistri: il ritorno al Mud e il dpcm del 20 dicembre del 2012
    • Le sanzioni
  • Uno sguardo al futuro:
    • il disegno di legge C. 4240-B Lanzarin. L’ennesimo correttivo?
    • Il decreto legge per superare situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio del Paese approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio del 2013

Dove e quando:


Firenze 06/06/2013
Bologna 12/06/2013
Milano 13/06/2013

Docenti:

Avv. Daniele Carissimi

Durata:

dalle 9.30 alle 17.00


QUOTA INTERA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 199 + IVA per il primo iscritto;

  • Le location di erogazione del corso vengono comunicate direttamente agli iscritti
  • Iscrizioni cumulative:
    • In caso di due iscrizioni della medesima azienda sarà applicato uno sconto del 5%
    • In caso di tre o più iscrizioni della medesima azienda sarà applicato uno sconto del 10%
  • Ex corsisti
    • In caso di iscrizione di un partecipante ad altri eventi organizzati da Ambiente Legale verrà applicato uno sconto del 5%
DiGiovanna Di Mauro

Regole in arrivo per i certificatori energetici

Ispezioni impianti termici e certificatori energetici, in arrivo i regolamenti

(Francesco Petrucci)

Il Capo dello Stato ha firmato nei giorni scorsi i due regolamenti su disciplina di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici. I provvedimenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il primo dei due regolamenti, in attuazione dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 192/2005, integra la disciplina attualmente prevista (Dpr 412/1993) sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina di ispezioni e controlli per gli impianti di condizionamento, provvedendo anche ad aggiornare la materia regolata essenzialmente dal citato Dpr 412/1993 coi progressi tecnologici.

Il secondo Dpr completa finalmente l’attuazione del Dlgs 192/2005 di recepimento della direttiva 2002/91/Ce, fissando i requisiti dei certificatori energetici degli edifici. Potranno fare i certificatori i tecnici abilitati, gli Enti pubblici del settore dell’energia ed edilizia, le società di servizi energetici (ESCo). Nel 2009 erano stati approvati le Linee guida per la certificazione energetica (Dm 26 giugno 2009) e il regolamento sulla prestazione energetica minima in edilizia (Dpr 59/2009).

documenti di riferimento

Schema di Dpr recante i requisiti dei certificatori energetici degli edifici

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013

Schema di Dpr recante disciplina di conduzione, ispezioni e controlli degli impianti termici civili

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013

Dpr 26 agosto 1993, n. 412

Norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici – Zone climatiche

Dlgs 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia

Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Dpr 2 aprile 2009, n. 59

Rendimento energetico in edilizia – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005

DiGiovanna Di Mauro

Qualità dell’aria e misurazione di emissioni: un nuovo corso UNI

Qualità dell’aria e misurazione di emissioni: un nuovo corso UNI Stampa
Lunedì 22 aprile 2013

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 contiene i requisiti generali per la verifica della capacità e delle competenze dei laboratori di prova. Si tratta di un documento ben noto ed importante che tuttavia riconosce anche che potrebbe essere necessario spiegare o interpretare determinati requisiti della norma per garantirne una applicazione coerente. A questo serve la specifica tecnica UNI CEN/TS 15675:2008, che fornisce infatti le linee guida per l’applicazione di questa norma, in particolare nel settore della misurazione periodica delle emissioni da sorgenti fisse, ossia per l’applicazione dei metodi di riferimento, della formazione del personale, della gestione dei Sistema di Misura alle Emissioni (SME), in conformità alla UNI EN 14181:2004.
Tali linee guida applicative sono fondamentali in virtù delle specificità proprie di questo settore, che necessita di una corretta implementazione dei concetti generali.

Il nuovo corso di formazione (vd. scheda) organizzato da UNI – e che vede come docente Domenico Cipriano, Membro del GL 4 “Qualità dell’aria” della Commissione “Ambiente” dell’UNI nonché rappresentante italiano nei WG del CEN TC 264 “Air quality” – vuole fornire gli adeguati approfondimenti in merito alla specifica tecnica UNI CEN/TS 15675:2008 nel campo delle emissioni inquinanti. Tale approfondimento avverrà attraverso l’analisi dei più comuni ‘metodi di riferimento’ e delle pratiche di laboratorio e sperimentali da adottare.
Il corso si terrà a Milano venerdì 10 maggio.
Le iscrizioni sono aperte.

DiGiovanna Di Mauro

Decreto 20 marzo 2013 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Termini di riavvio progressivo del Sistri.

Decreto 20 marzo 2013

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Termini di riavvio progressivo del Sistri.

(GU n.92 del 19-4-2013)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera f-octies), che disciplina la progressiva entrata in operativita’ del SISTRI;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;
Considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga dei termini in materia ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi della DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18 maggio 2012, che, in attuazione dell’art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, ha stabilito le modalita’ con cui DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema SISTRI e all’individuazione delle possibili linee evolutive;
Visto il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, visto l’art. 1, lettera c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012 dai soggetti obbligati all’iscrizione al «Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti» (in appresso SISTRI);
Visto il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che l’art. 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operativita’ del SISTRI «allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali» e prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa con decreto «il nuovo termine per l’entrata in operativita’ del Sistema SISTRI …»;
Vista la relazione semestrale di «Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilita’ dei rifiuti denominato SISTRI» del 13 febbraio 2013, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del 18 maggio 2012;
Considerato che con detta relazione l’Agenzia per l’Italia Digitale ritiene «… auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperativita’ provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realta’ rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre piu’ crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell’operativita’.» e sottolinea l’opportunita’ «… che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operativita’»;
Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del SISTRI articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operativita’, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati;
Valutate le osservazioni e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all’iscrizione al SISTRI, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2013;
Considerato che, al fine di rendere piu’ efficace l’operativita’ del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, e’ necessario e opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese interessate sin dalla prima fase di riallineamento;
Considerato, altresi’, che sin dalla prima fase di riallineamento si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del SISTRI, con particolare riferimento all’anagrafica e alle modalita’ di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformita’ alla disciplina comunitaria di settore;
Tenuto conto che, ai fini dell’operativita’ del SISTRI, la fase di riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per la formazione degli addetti;
Considerato che, al fine di corrispondere a quanto indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si ritiene opportuno che la «prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti» sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con piu’ di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una significativa categoria di utenti del sistema SISTRI;
Tenuto conto che la progressiva entrata in operativita’ del SISTRI comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la nota della SELEX-SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta societa’ presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del contributo SISTRI per l’anno 2013;
Decreta:
Art. 1
Operativita’ del SISTRI

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu’ di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operativita’ del SISTRI e’ fissato al 1 ottobre 2013.
2. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operativita’ e’ fissato al 3 marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita’ di cui al comma 1.
Art. 2
Allineamento del sistema e iscrizioni

1. Gli enti e le imprese gia’ iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell’attualita’ dei dati e delle informazioni trasmesse, e all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.
2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell’art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.
3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell’art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014.
4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1, soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operativita’ del SISTRI rispettivamente previsto.
Art. 3
Regime transitorio

1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operativita’ del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 4
Contributo SISTRI

In accordo con SELEX-SEMA, il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI e’ sospeso per l’anno 2013 per gli enti e imprese gia’ iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Art. 5
Pubblicazione

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013
Il Ministro: Clini