La figura del responsabile tecnico, è prevista dal D.M. 406/1998 (in attuazione dell’art. 30 del D.Lgs. 22/97 c.d. “Decreto Ronchi”) – Art. 10, comma 4: “Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale”, le cui funzioni e responsabilità sono delineate dal Comitato nazionale con la Circolare n. 2866 del 21 aprile 1999 : “il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norma di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”. Non dimentichiamo, però, che la responsabilità ascritta dal Ministero sic et simpliciter al R.T, deve relazionarsi con i complessi dettami giuridici, sia civilistici che penali, sulle responsabilità oggettive e/o soggettive di coloro che svolgono attività di collaborazione interna, intestatari o meno di deleghe di funzioni e con professionisti che prestano collaborazioni esterne, ovvero al nesso causale tra la condotta (commissiva od omissiva) del R.T. e l’illecito ambientale riscontrato dagli organi di controllo. La nomina del R.T. è comunque propedeutica all’iscrizione, la presenza di un R.T. in un’azienda che intende svolgere una delle attività elencate all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 è fondamentale ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, tra le principali funzioni attribuite dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la deliberazione n. 4 del 27/09/2000 : “Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal Responsabile Tecnico.” – prosegue al comma 2: “Il Responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell’impresa e alla Sezione regionale dell’Albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli”. L’articolo 15 – Variazioni – del D.M. 406/1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” impone la comunicazione di “ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche – le variazioni devono essere comunicate […]entro trenta giorni dal loro verificarsi.”; La giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia_2012) è intervenuta nel merito (su un ricorso di un’impresa sospesa per non aver comunicato il nominativo del nuovo R.T. entro i 30 giorni dalle dimissioni del precedente R.T.) ed ha chiarito che la norma (art. 15 del D.M. 406/98) impone “un’onere di tempestività nella comunicazione della variazione, ma non impone un termine per l’effettuazione della variazione stessa (nella specie la sostituzione).”, accoglie il ricorso e chiede pertanto all’amministrazione (nel caso alla Sezione regionale Puglia dell’Albo gestori ambientali) di conformarsi a tale interpretazione. Con la Circolare 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali regolamenta la “cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l’impresa”; il Comitato Nazionale ha disciplinato il comportamento dell’impresa iscritta in caso di cessazione del rapporto con il R.T. (professionale o di lavoro dipendente), ovvero se possa o meno proseguire l’attività per la quale risulta iscritta : – a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi; – b) in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a). L’impresa sarà cancellata dall’Albo se entro i 60 giorni non provvede alla nomina del nuovo R.T., nel transitorio la carica di R.T. sarà esercitata dal legale rappresentante. A cura di Luca D’Alessandris
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/regolamentata-la-cessazione-del-rapporto-tra-tecnico-ambientale-gestione-rifiuti-e-impresa/
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