Gas fluorurati ad effetto serra: obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013

DiGiovanna Di Mauro

Gas fluorurati ad effetto serra: obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013

Gas fluorurati ad effetto serra: operativo il Registro delle persone e delle imprese certificate. Obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013
Operativo dal 12/02/2013 il Registro nazionale delle persone, delle imprese e degli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA. Tempo fino al 12/04/2013 per le iscrizioni.

  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  1. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  1. installazione;
  1. manutenzione o riparazione;
  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  1. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
  1. installazione;
  1. manutenzione o riparazione;

fonte Aggiornamento Normativo – Gas fluorurati ad effetto serra: operativo il Registro delle persone e delle imprese certificate. Obbligo di iscrizione entro il 12 Aprile 2013 1312

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministro dell’Ambiente che annuncia l’apertura dell’operatività del Registro telematico nazionale nel quale devono registrarsi le persone e le imprese certificate nonché gli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA per poter operare ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, che ha dato attuazione in Italia alle disposizioni comunitarie relative alla limitazione della pericolosità di taluni gas ad effetto serra.

Le disposizioni comunitarie sono quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 842/2006 che ha lo scopo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché l’uso e l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono.

Sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it), ed in particolare seguendo questo link sono disponibili informazioni utili che rendono operative tutte le procedure applicabili per la registrazione dei dati delle persone e delle imprese certificate nonché facsimile di modelli delle istanze da presentare alle Camere di Commercio competenti per territorio relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all’art. 13, comma 7, del D.P.R. n. 43/2012.

Il sito ufficiale del Registro è accessibile all’indirizzo www.fgas.it, nel quale le imprese e le persone devono presentare telematicamente la pratica di iscrizione nonché possono accedere ad altre utili informazioni, porre quesiti e visionare filmati didattici.

Entro 60 giorni a partire dal 12 febbraio 2013, quindi entro il 12 aprile prossimo, sono obbligati a iscriversi al Registro le seguenti persone e imprese:

A) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

B) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

C) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

D) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

E) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;

F) imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

G) imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

H) imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

I) imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

L) imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

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