di Francesco Petrucci
Entrerà in vigore il 6 ottobre prossimo il Dm 10 agosto 2012, n. 161, nuovo regolamento governativo che stabilisce le condizioni qualitative da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo possano essere gestite come sottoprodotti, e non come rifiuti.
La disciplina introdotta dal Dm 161/2012 per l’utilizzazione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo (a fini di reinterri, riepimenti, ripascimenti e in generale ripristini nel corso della stessa o di altra opera, ma anche per uso nei processi produttivi) ruota attorno al Piano di Utilizzo, che dovrà essere presentato alla P.a. almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Nel caso di violazione degli obblighi assunti in tale Piano, verràautomaticamente meno la qualifica di sottoprodotto del materiale, con conseguente sottoposizione dello stesso alla normativa sui rifiuti.
Il Dm 161/2012 rappresenta la prima compiuta applicazione per un materiale determinato di quanto stabilito a livello generale per i sottoprodotti, dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006. Il regolamento manda definitivamente in soffitta l’articolo 186 dello stesso “Codice ambientale”.
Entrerà in vigore il 6 ottobre prossimo il Dm 10 agosto 2012, n. 161, nuovo regolamento governativo che stabilisce le condizioni qualitative da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo possano essere gestite come sottoprodotti, e non come rifiuti.
La disciplina introdotta dal Dm 161/2012 per l’utilizzazione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo (a fini di reinterri, riepimenti, ripascimenti e in generale ripristini nel corso della stessa o di altra opera, ma anche per uso nei processi produttivi) ruota attorno al Piano di Utilizzo, che dovrà essere presentato alla P.a. almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Nel caso di violazione degli obblighi assunti in tale Piano, verràautomaticamente meno la qualifica di sottoprodotto del materiale, con conseguente sottoposizione dello stesso alla normativa sui rifiuti.
Il Dm 161/2012 rappresenta la prima compiuta applicazione per un materiale determinato di quanto stabilito a livello generale per i sottoprodotti, dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006. Il regolamento manda definitivamente in soffitta l’articolo 186 dello stesso “Codice ambientale”.
documenti di riferimento
Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 (“Dl Liberalizzazioni”)
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