Ispezioni impianti termici e certificatori energetici, in arrivo i regolamenti
Il Capo dello Stato ha firmato nei giorni scorsi i due regolamenti su disciplina di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici. I provvedimenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il primo dei due regolamenti, in attuazione dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 192/2005, integra la disciplina attualmente prevista (Dpr 412/1993) sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina di ispezioni e controlli per gli impianti di condizionamento, provvedendo anche ad aggiornare la materia regolata essenzialmente dal citato Dpr 412/1993 coi progressi tecnologici.
Il secondo Dpr completa finalmente l’attuazione del Dlgs 192/2005 di recepimento della direttiva 2002/91/Ce, fissando i requisiti dei certificatori energetici degli edifici. Potranno fare i certificatori i tecnici abilitati, gli Enti pubblici del settore dell’energia ed edilizia, le società di servizi energetici (ESCo). Nel 2009 erano stati approvati le Linee guida per la certificazione energetica (Dm 26 giugno 2009) e il regolamento sulla prestazione energetica minima in edilizia (Dpr 59/2009).
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013
Norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici – Zone climatiche
Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Rendimento energetico in edilizia – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005
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