Rifiuti di imballaggio, assimilazione a urbani solo se attivata raccolta differenziata
I Comuni possono assimilare i rifiuti degli imballaggi secondari e terziari a quelli urbani solo nel caso in cui abbiano attivato la raccolta differenziata. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con ordinanza 9 luglio 2012, n. 11500.
Ai sensi del Dlgs 22/1997 (applicabile ratione temporis al caso di specie) ora sostituito dal Dlgs 152/2006, il Comune se non ha attivato la raccolta differenziata non può assimilare i rifiuti di imballaggi terziari e secondari agli urbani e l’eventuale regolamento è disapplicato dal Giudice. Il Collegio ha precisato, inoltre, che tali rifiuti non sono però di per sé esenti dalla Tarsu: a loro si applica quanto previsto per i rifiuti speciali (Dlgs 507/1993, articolo 62, comma 3).
La norma rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale o area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.
Rifiuti – Imballaggi secondari e terziari – Comuni – Assimilazione ai rifiuti urbani – Condizioni – Attivazione da parte del Comune della raccolta differenziata – Tarsu – Applicazione – Regime dei rifiuti speciali
Stralcio – Capo III – Tassa per i rifiuti solidi urbani
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