(Lavinia Basso)
Ricorda il Tar Lazio (sentenza 1° ottobre 2012, n. 8214), infatti, che l’articolo 195, Dlgs 152/2006 stabilisce che è di competenza dello Stato (peraltro non ancora esercitata, posto che il relativo regolamento non è ancora stato emanato) sia la fissazione dei criteri per l’assimilazione di altre tipologie di rifiuti agli urbani (comma 2, lettera e)) sia la determinazione dei presupposti per l’esenzione dalla tariffa rifiuti.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, al Comune rimane solo il potere discrezionale di individuare i costi da coprire, di ripartirli tra le varie categorie di utenze e di articolarli a seconda della destinazione urbanistica delle varie zone del suo territorio.
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