Chi sono gli ambulanti dei rifiuti ?
Rispettando la definizione data dalla norma sul commercio (Legge 28 marzo 1991, n. 112 e s.m.i., D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 al cui Titolo X dispone in merito al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”) sono coloro che (art. 27) svolgono l’attività di vendita di merci al dettaglio …su aree pubbliche o private ad uso pubblico, tale commercio può essere svolto (art. 28) … su qualsiasi area purché in forma itinerante.
La norma sul commercio ambulante prevede inoltre, che tali soggetti siano in possesso di:
– Idonei requisiti professionali;
– iscrizione alla CCIAA competente per territorio con indicazione delle merci oggetto del proprio commercio di beni non alimentari (nello specifico rottami ferrosi e non, carta da macero, ecc..) ;
– un’autorizzazione rilasciata dalla Regione o Comune di residenza.
L’autorizzazione abilita per tutto il territorio nazionale.
Ne deriva un esplicito esonero da:
– Tenuta del registro di carico e scarico;
– Documento accompagnatorio durante il trasporto ( F.I.R.) ;
– Dichiarazione annuale M.U.D. ;
– Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Affinché tale disposizione possa attuarsi, è però indispensabile rispettare la normativa sul commercio ambulante, alla quale rimanda incondizionatamente senza farne un esplicito riferimento, demandando agli operatori del settore la ricerca delle norme nazionali e Testi Unici Regionali di attuazione.
Il commercio al dettaglio è così definito dall’art. 4, D.Lgs. 114/1998 : “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione , direttamente al consumatore finale”; l’attuazione di tale norma avviene con norma regionale in ambito commerciale, assimilando le merci di largo consumo destinate all’utilizzo diretto del consumatore, ai rifiuti non pericolosi, spesso costituiti da rottami ferrosi, carta da macero, rifiuti plastici, ecc., raccolti dagli ambulanti e provenienti anche da abbandoni lungo le strade o aree private, che hanno un valore commerciale, e sono destinati al recupero presso impianti di trattamento, prevedendo una loro trasformazione prima del loro riutilizzo.
La giurisprudenza si è più volte espressa a tale riguardo, ex multis la Cassazione con sentenza n. 25252 del 16/05/2012 – Ric. Bertero F. , con la quale rigetta il ricorso del ricorrente, approvando di fatto la sentenza del Tribunale di Asti emessa il 19/04/2011, che condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 per avere, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi in genere, autorizzazione prescritta dall’art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, deducendone quindi, la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione della norma sul commercio ambulante ex art. 29, del D.Lgs 114/1998, per assenza della prescritta autorizzazione comunale e registrazione alla CCIAA ex art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006.
Pertanto, nell’elaborare la finzione giuridica, il legislatore ha immaginato dei soggetti (c.d. stracciaroli , cenciaioli e ferro vecchi ) che rivendessero rifiuti al dettaglio, nelle pubbliche vie ed in forma itinerante, così come avviene per gli ambulanti di generi alimentari o altri beni di largo consumo, esonerandoli da qualsivoglia adempimento amministrativo (iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, garanzie finanziarie a favore del Ministero Ambiente e Territorio, rispetto dei requisiti soggettivi, tecnici e finanziari, perizia del mezzo di trasporto, nomina del Responsabile Tecnico, ecc..) , previsto invece per coloro che trasportano professionalmente i rifiuti per conto di terzi, a tutto disprezzo della tutela ambientale.
A cura di Luca D’Alessandris
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/trasporto-dei-rifiuti-in-forma-ambulante/
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