Il trasporto dei rifiuti pericolosi è disciplinato dall’art. 193 del D.Lgs 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, norma nazionale emanata in attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale.
Il documento che accompagna il trasporto, ovvero il formulario di identificazione del rifiuto trasportato, il cui modello è stato definito con il DM 145/1998 in attuazione del D.Lgs 22/97 c.d. “Decreto Ronchi”, deve riportare le informazioni richieste dallo stesso art. 193 T.U.A.
Il comma 5 dell’art. 193, D.Lgs. 152/2006, prevede l’emanazione di in regolamento attuativo, nelle more vigono le disposizioni del D.M. 1° aprile 1998, n. 145.
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto pericoloso trasportato deve essere completato dalle informazioni previste dalla normativa sul trasporto su strada delle merci pericolose, infatti, l’art. 3 del D.M. 145/1998 prevede :”Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose,, ove prevista dalla normativa vigente, ….” , quindi la disposizione ministeriale rimanda a quanto previsto dalla normativa ADR relativamente alla documentazione necessaria per il trasporto di merci pericolose, così come rimanda a quanto previsto dal Reg. 259/93 (oggi sostituito dal Reg. 1013/2006 e s.m.i.) per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, e poi prosegue : “il formulario di cui all’art. 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati” , l’art. 1 approva la modulistica del nuovo FIR in sostituzione della precedente “Bolla Ecologica”.
La normativa tecnica ed internazionale sul trasporto delle merci pericolose su strada – ADR, al Cap. 5.4.1.4 Forma e lingua, così dispone:
Il documento contenente le informazioni del 5.4.1.1 (Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto) e 5.4.1.2(informazioni addizionali o speciali richieste per certe classi) può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro modo di trasporto.
al Cap. 5.4.1.4.2. dispone: “Le informazioni sui pericoli presentati dalle merci da trasportare (conformemente alle indicazioni del 5.4.1.1) possono essere incorporate o combinate ad un documento di trasporto o ad un documento di uso corrente relativo alle merci.”
Quindi l’ADR, fa salva l’altra documentazione (disciplinata da altre norme) richiesta per il trasporto di merci (i rifiuti sono giuridicamente equiparati alle merci – CGE causa C-2/90) purché contenenti le informazioni richieste dal Cap. 5.4.1.1 e 5.4.1.2., e possono essere incorporate o combinate, ovvero integrate ad un documento di trasporto in uso corrente e relativo al trasporto delle merci, pertanto, lo speditore (produttore dei rifiuti) e trasportatore possono utilizzare il FIR per il trasporto rifiuti contenenti sostanze o costituiti da merci pericolose purché integrato delle informazioni richieste dall’ADR.
L’art. 3 del D.M. 145/98 non poteva che “fare salve” le disposizioni dell’ADR in merito alla documentazione, non avrebbe potuto derogare ad un accordo internazionale (recepito in Italia con i diversi DD.MM nella sua interezza), che dispone in merito alla Forma del documento di trasporto delle merci pericolose equiparandolo ad altri documenti in uso corrente nei diversi Paesi aderenti all’accordo internazionale, lasciando comunque facoltà agli operatori di beneficiare o meno di tale agevolazione, inoltre, non esiste una norma interna che vieta l’applicazione del Cap. 5.4.1.4 – ADR .
Deve inoltre aggiungersi che il trasporto dei rifiuti è disciplinato da una norma speciale, il D.Lgs 152/2006, il rifiuto anche se pericoloso continua ad essere sottoposto a detta norma, supportata dalle diverse norme tecniche, che hanno nei confronti del T.U.A. soltanto una funzione coadiuvante, come l’ADR , il Codice della Strada o il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, senza però intaccarne la “specialità”.
A cura di Luca D’Alessandris
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fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/il-trasporto-dei-rifiuti-pericolosi-tra-formulario-identificazione-rifiuti-e-ddt-merci-pericolose/
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